Cassazione Civile, Ordinanza n. 20021/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione sulla domanda di rimborso, proposta ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992 in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che lo jus superveniens invocato non incidesse sul diritto al rimborso e che, in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova disciplina non si applicasse ai giudizi in corso. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017, sostenendo che la normativa sopravvenuta dovesse applicarsi anche ai giudizi di cognizione e avesse dimezzato l'ammontare del rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la normativa sopravvenuta che limita le risorse stanziate per i rimborsi non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel giudizio di cognizione, ma opera soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza. In assenza di disposizioni transitorie, la legge sopravvenuta non si applica ai giudizi pendenti per modificare l'an del diritto o la sua accertamento giudiziale. Confermando la decisione della CTR, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso la condanna per lite temeraria e ha rilevato che non si applicava il raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
90% delle imposte versate negli anni 1990-1992
base normativa della domanda di rimborso proposta dal contribuente per i soggetti colpiti dal sisma del 1990
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
norma invocata dall'amministrazione come disciplina sopravvenuta incidente sui rimborsi
art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017
modifica la disciplina sui limiti e sull'ammontare dei rimborsi, ma la Corte la considera operante solo in fase esecutiva
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile alla parte pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato, in quanto ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In materia di rimborsi riconosciuti a soggetti danneggiati da eventi calamitosi, una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi o riduca le risorse stanziate non incide sul titolo del diritto già azionato in giudizio, ma può operare soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza.
- In assenza di una disciplina transitoria espressa, lo jus superveniens non si applica ai giudizi di cognizione pendenti per modificare l'accertamento del diritto al rimborso già dedotto in causa.
- Quando la normativa sopravvenuta attiene alla capienza delle risorse o alle modalità di pagamento dell'Amministrazione, essa non elide il diritto sostanziale accertato dal giudice, ma può al più incidere sulle modalità di soddisfacimento del credito.
- Se il giudice di merito si conforma a un orientamento consolidato di legittimità che distingue tra fase di cognizione e fase esecutiva, il ricorso per cassazione che pretenda di estendere la norma sopravvenuta alla cognizione è infondato.
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