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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20021/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione sulla domanda di rimborso, proposta ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992 in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che lo jus superveniens invocato non incidesse sul diritto al rimborso e che, in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova disciplina non si applicasse ai giudizi in corso. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017, sostenendo che la normativa sopravvenuta dovesse applicarsi anche ai giudizi di cognizione e avesse dimezzato l'ammontare del rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la normativa sopravvenuta che limita le risorse stanziate per i rimborsi non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel giudizio di cognizione, ma opera soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza. In assenza di disposizioni transitorie, la legge sopravvenuta non si applica ai giudizi pendenti per modificare l'an del diritto o la sua accertamento giudiziale. Confermando la decisione della CTR, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso la condanna per lite temeraria e ha rilevato che non si applicava il raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    90% delle imposte versate negli anni 1990-1992

    base normativa della domanda di rimborso proposta dal contribuente per i soggetti colpiti dal sisma del 1990

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    norma invocata dall'amministrazione come disciplina sopravvenuta incidente sui rimborsi

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017

    modifica la disciplina sui limiti e sull'ammontare dei rimborsi, ma la Corte la considera operante solo in fase esecutiva

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile alla parte pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato, in quanto ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di rimborsi riconosciuti a soggetti danneggiati da eventi calamitosi, una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi o riduca le risorse stanziate non incide sul titolo del diritto già azionato in giudizio, ma può operare soltanto nella fase esecutiva o di ottemperanza.
  • In assenza di una disciplina transitoria espressa, lo jus superveniens non si applica ai giudizi di cognizione pendenti per modificare l'accertamento del diritto al rimborso già dedotto in causa.
  • Quando la normativa sopravvenuta attiene alla capienza delle risorse o alle modalità di pagamento dell'Amministrazione, essa non elide il diritto sostanziale accertato dal giudice, ma può al più incidere sulle modalità di soddisfacimento del credito.
  • Se il giudice di merito si conforma a un orientamento consolidato di legittimità che distingue tra fase di cognizione e fase esecutiva, il ricorso per cassazione che pretenda di estendere la norma sopravvenuta alla cognizione è infondato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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