Cassazione Penale, Ordinanza n. 21235/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'impostazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva ritenuto integrata la violazione dell'obbligo di pagamento della cauzione previsto dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011. La censura era sostanzialmente unica: si contestava la valutazione circa la capacità economica di adempiere, sostenendo l'impossibilità di far fronte al pagamento e, in particolare, la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo. La Corte di cassazione rileva che i giudici di merito avevano motivato in modo логico e completo, valorizzando la mancata allegazione, da parte dell'imputato, di circostanze concrete anche solo indiziarie idonee a provare la situazione di difficoltà economica, nonché la mancata iniziativa, prima della scadenza del termine, per rappresentare tale difficoltà o chiedere riduzioni e rateazioni. Inoltre, la doglianza sull'assenza di dolo è stata ritenuta non decisiva perché il reato contravvenzionale può essere sorretto anche dalla sola colpa.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
L'impossibilità economica di adempiere all'obbligo di pagamento della cauzione è deducibile anche nel giudizio penale, ma l'imputato deve allegare fatti concreti che giustifichino l'inadempimento; il giudice deve comunque verificare la reale condizione economica al momento della violazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata come base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso sia connotata da colpa.
Massime di principio
- Quando l'imputato deduce l'impossibilità economica di adempiere a un obbligo di pagamento previsto dalla legge, non è sufficiente una generica allegazione di indigenza: occorrono fatti concreti, anche indiziari, che rendano plausibile l'inadempimento.
- Il giudice deve accertare la reale condizione economica dell'obbligato al momento in cui si verifica l'inottemperanza, ma tale dovere non elimina l'onere di allegazione gravante sulla parte interessata.
- La mera ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è di per sé dimostrativa dell'impossibilità di pagare una cauzione, poiché i presupposti dei due istituti non coincidono.
- Per le contravvenzioni, l'assenza di dolo non esclude automaticamente la responsabilità, potendo il fatto essere integrato anche da colpa.
- La deduzione di un vizio motivazionale o di una situazione economica impeditiva è inammissibile quando si risolve in una contestazione apodittica, priva di specifiche allegazioni difensive o di elementi di riscontro.
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