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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Potenza, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza sull’istanza di accesso del 19/6/2025.

Giustizia amministrativa202500354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso la domanda sul silenzio. Ha assegnato alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie limitatamente alla possibile irricevibilità del ricorso. Ha quindi fissato per il prosieguo la camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.

TAR Basilicata - Potenza, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza sull’istanza di accesso del 19 giugno 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza sull’istanza di accesso presentata il 19 giugno 2025. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità del ricorso, poiché esso è stato depositato il 6 ottobre 2025, oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e al controinteressato, effettuata l’11 settembre 2025. La questione è stata individuata alla luce del combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 45 c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., quale base del termine per il deposito del ricorso decorrente dalla notificazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al rito camerale e al termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di irricevibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • Nel rito camerale, il deposito del ricorso oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’amministrazione e al controinteressato può determinare l’irricevibilità del ricorso, secondo il combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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