Sentenza n. 2290/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, erano stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento. L’INPS si è costituito dichiarando che i pagamenti richiesti erano in corso di liquidazione. All’udienza pubblica i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dai ricorrenti e dell’avvio della liquidazione da parte dell’INPS. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione resistente. Il ricorso è stato ritenuto palesemente fondato, poiché i ricorrenti avevano maturato i presupposti di età e anzianità di servizio previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per il riconoscimento dei sei scatti ai fini dell’indennità di buonuscita. L’INPS è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione riconosce, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti stipendiali del 2,50 per cento anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, nei termini previsti dalla norma.
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione provvede, nelle more del giudizio, a liquidare il beneficio economico richiesto, viene meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda può beneficiare dei sei scatti stipendiali nella liquidazione dell’indennità di buonuscita se ha compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, secondo le condizioni temporali previste dalla disposizione.
- Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso nel merito; se la domanda era palesemente fondata, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione.
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