Sentenza del 09/08/2016 n. 16786 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, senza esaminare il motivo relativo alla violazione della normativa IRES. L'Agenzia è stata condannata, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 88, comma 3, lett. b), in relazione agli accertamenti IRES relativi agli anni 2004 e 2005. La società resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. La Corte ha tuttavia esaminato prioritariamente la procedibilità e ha rilevato che l'Agenzia, pur avendo dichiarato che la sentenza era stata notificata il 10 maggio 2011, non aveva depositato, entro il termine previsto, la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1 comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta
Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente per cassazione deve depositarne la copia autentica corredata dalla relata di notificazione entro il termine per il deposito del ricorso. La mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
Art. 369, comma 1, c.p.c.
Il deposito degli atti necessari alla procedibilità del ricorso deve avvenire entro il termine previsto per il deposito del ricorso stesso.
Art. 372, comma 2, c.p.c.
La produzione successiva di documenti rilevanti per la procedibilità può evitare l'improcedibilità solo se effettuata nel rispetto delle condizioni e dei termini applicabili, secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte.
Art. 325 c.p.c.
Disciplina i termini brevi per le impugnazioni decorrenti dalla notificazione della sentenza. Nel caso concreto la relativa eccezione della resistente è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Individua tra i motivi di ricorso per cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo dedotto dall'Agenzia non è stato esaminato per la preventiva improcedibilità del ricorso.
Art. 88, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986
Era la disposizione sostanziale fiscale indicata dall'Agenzia come violata, ma la Corte non ha svolto alcuna valutazione sul merito della sua applicazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, è essenziale depositare la copia autentica completa della relata di notificazione entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione può determinare l'improcedibilità, anche se la notificazione è stata indicata nel ricorso.
- Il deposito della relata da parte del controricorrente, la sua presenza nel fascicolo d'ufficio o la mancata contestazione della tempestività non sostituiscono, di regola, l'onere gravante sul ricorrente.
- Le questioni processuali pregiudiziali, come l'improcedibilità, vengono esaminate prima dei motivi di merito e possono impedire completamente la valutazione delle contestazioni sostanziali.
- La dichiarazione di improcedibilità comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza.
- Prima di proporre un'impugnazione è necessario verificare sia il termine decorrente dalla notificazione sia la completezza dei documenti obbligatori da depositare, poiché un vizio documentale può prevalere sull'eventuale fondatezza del merito.
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