Cassazione Penale, Sentenza n. 35593/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del 2 marzo 2022 (divenuta irrevocabile il 9 aprile 2022) e, in via alternativa, la restituzione nel termine per impugnare. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi processuali poiché, dopo aver nominato difensore di fiducia (avv. Vincenzo Macari) il 30 marzo 2021, il Tribunale continuò a indicare nei verbali il difensore di ufficio (avv. Silvia Giacomelli), così che la difesa sarebbe stata effettivamente svolta dal difensore di ufficio cessato dalle funzioni, con conseguente nullità dell'intero procedimento e richiesta, in subordine, di restituzione nel termine per impugnare per impossibilità di esercitare la difesa tramite il difensore di fiducia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestà infondatezza. Ha ritenuto legittima la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere anche sulla richiesta di restituzione del termine. Sul merito dei fatti, ha accertato che la nomina del difensore di fiducia era stata effettuata ma che quest'ultimo non risultava mai intervenuto alle udienze né aver svolto attività difensiva; la persistente indicazione del difensore di ufficio nei verbali è stata qualificata come irregolarità formale che non ha pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'incidente di esecuzione non è il rimedio idoneo per far valere nullità anteriori al passaggio in giudicato e che la restituzione del termine richiede l'impossibilità di impugnare per caso fortuito o forza maggiore, non verificatasi nel caso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale per il rispetto dei limiti nella esposizione del motivo di ricorso in cassazione; la Corte si attiene al limite richiesto dalla norma nella motivazione
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere l'incidente di esecuzione (che verifica la regolarità del titolo esecutivo) dalle nullità verificatesi nel giudizio di cognizione anteriori al passaggio in giudicato, che devono essere impugnate con i mezzi ordinari
art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Indicato come il rimedio idoneo per far valere nullità assolute ed insanabili derivanti da processi celebrati in assenza, mediante la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla nomina del difensore d'ufficio e alla necessità di individuare il professionista immediatamente reperibile per l'assistenza dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) ha una funzione limitata: controllare la regolarità del titolo esecutivo e non è il mezzo per far valere nullità intervenute nel processo di cognizione anteriori al giudicato
- Nullità assolute o insanabili derivanti da difetti di citazione o assenza devono essere dedotte con gli ordinari strumenti di impugnazione o, se la sentenza è già passata in giudicato, tramite la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
- La mera inesattezza formale dei verbali circa l'indicazione del difensore (es. indicazione del difensore di ufficio anziché del difensore di fiducia) non comporta automaticamente la nullità degli atti o la perdita delle garanzie difensive, salvo che sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa
- Per ottenere la restituzione del termine per impugnare è necessario provare un'effettiva impossibilità di esercitare tempestivamente il diritto di impugnazione per caso fortuito o forza maggiore; l'assenza del difensore nominato senza che questi abbia mai svolto attività nel processo non è di per sé sufficiente
- L'onere di informare il difensore di fiducia della prosecuzione del processo grava sul regolamento degli atti difensivi: l'imputato che è stato regolarmente informato della celebrazione del processo e della data dell'udienza non può poi invocare, senza ulteriore prova, pregiudizio difensivo derivante da inesattezze formali nei verbali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35579/2023 del 24/08/2023
- Sentenza penale · 24 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35581/2023 del 24/08/2023
- Sentenza penale · 24 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35582/2023 del 24/08/2023
- Sentenza penale · 24 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35583/2023 del 24/08/2023
- Sentenza penale · 24 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35584/2023 del 24/08/2023
- Sentenza penale · 24 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35588/2023 del 24/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →