Ordinanza n. 5690/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento -del decreto n°32035 del 18.07.2024 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (all.1), comunicato al ricorrente, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per materia su classe di concorso A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI e A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE, emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO SEZ.III BIS n°1700/2024 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento. - del preavviso di diniego del Ministero Istruzione e Merito del 26/03/2024 (all.2), atto presupposto nella parte in cui ritiene sussistere carenze documentali con riferimento alla richiesta di riconoscimento per le classi di concorso suindicate, - di qualsiasi atto connesso e relativo al procedimento ancorché non conosciuto, accertando nel merito, la validità e idoneità della documentazione richiesta, ai fini della comparazione e del riconoscimento del titolo estero, già dal 5 aprile 2024 ( cfr. all. 4); ordinando al Ministero dell’Istruzione di riesaminare l’istanza della ricorrente, e il percorso formativo allegato, procedendo alla comparazione ai fini del riconoscimento, ed accertando che il titolo (adeverinta), conferisce il diritto all’insegnamento in Italia in esecuzione delle pronunce della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n° 18-22/2022; In via subordinata, accertare previa qualificazione dell’azione intrapresa dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art.32 cpa, la nullità del decreto di rigetto n°32035 /2024, per elusione /violazione del giudicato ex art. 114 co.4 lett b del cpa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione per le classi di concorso A045 e A047, nonché il presupposto preavviso di diniego
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, adottato in esecuzione di una precedente sentenza resa in un giudizio sul silenzio, ha respinto l'istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A045 e A047. È stato contestato anche il preavviso di diniego, nella parte in cui rilevava carenze documentali, chiedendo l'accertamento della validità e idoneità della documentazione prodotta, il riesame dell'istanza e del percorso formativo ai fini della comparazione del titolo, nonché, in subordine, la declaratoria di nullità del decreto per elusione o violazione del giudicato. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già disposto il deposito della copia del certificato romeno di Adeverinta, ritenendolo utile, pur quale titolo ricognitivo del percorso svolto, per ricostruire i contenuti sostanziali degli altri documenti e valutare eventuali misure compensative. La ricorrente non ha adempiuto all'incombente né ha fornito spiegazioni al riguardo.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella subordinata di nullità. Ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, reiterare l'ordine istruttorio già disposto con una precedente ordinanza e ha imposto alla ricorrente di depositare copia del certificato di Adeverinta rilasciato dal competente Ministero romeno e recante l'abilitazione conseguita. Il termine assegnato è di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha precisato che l'omesso adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la qualificazione dell'azione e, in subordine, l'accertamento della nullità del decreto.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha precisato che l'omessa esecuzione dell'incombente istruttorio sarà valutata ai sensi di tale disposizione, in relazione agli elementi di prova e alla condotta processuale della parte.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di nullità per elusione o violazione del giudicato.
Massime di principio
- Quando un documento estero, pur avendo natura meramente ricognitiva del percorso formativo, può contribuire a ricostruire i contenuti sostanziali della formazione e a valutare l'eventuale necessità di misure compensative, il giudice può ordinarne il deposito ai fini della decisione.
- L'omesso adempimento a un ordine istruttorio disposto dal giudice può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. nella decisione della controversia.
- In presenza di un incombente istruttorio non adempiuto, il giudice può reiterare l'ordine di deposito, assegnando un nuovo termine e rinviando la definizione del giudizio.
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