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Sentenza

Sentenza n. 15021/2026 - Roma, Sezione 2Q

per il riconoscimento del diritto ad ottenere i buoni pasto nel caso di telelavoro.

Giustizia amministrativa202504228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dei buoni pasto per le giornate lavorate in regime di telelavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente Consob inquadrato come esperto presso la sede di Roma e autorizzato dal 28 settembre 2020 al telelavoro, ha chiesto l'accertamento del diritto a ottenere i buoni pasto per le giornate di telelavoro già svolte e future, nonché la condanna della Consob alla relativa erogazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'Accordo del 31 marzo 1987 e dei successivi accordi di rinnovo, sostenendo che il beneficio sarebbe subordinato alla sola presenza in servizio e a una prestazione giornaliera minima di 2 ore e 30 minuti, condizioni che ricorrerebbero anche nel telelavoro. Ha inoltre prospettato travisamento dei fatti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta rispetto ai dipendenti in smartworking, ai quali i buoni pasto sono riconosciuti, nonché violazione dei principi dell'Unione europea. Infine, ha richiamato la giurisprudenza sui buoni pasto computabili nel trattamento dovuto durante le ferie, sostenendone la natura retributiva e la conseguente spettanza indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il buono pasto abbia natura assistenziale e non retributiva e che il suo riconoscimento sia subordinato sia all'effettivo svolgimento di una pausa pranzo, presupposta, in via generale, da un orario giornaliero superiore a sei ore, sia a una specifica previsione della disciplina collettiva applicabile. Nel peculiare ordinamento Consob, il trattamento economico è regolato da disposizioni regolamentari adottate dalla Commissione e rese esecutive dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e non dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego. La disciplina speciale del telelavoro risultante dall'art. 32-bis del Regolamento del personale e dalla delibera Consob n. 17832/2011, resa esecutiva con D.P.C.M. 15 luglio 2011, prevale per specialità e successione temporale sull'Accordo del 1987 e sul Protocollo del 1988. Tale disciplina prevede la distribuzione autonoma dell'orario nell'arco 8.00-20.00 ed esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di riposo giornaliero e pause del d.lgs. 66/2003; pertanto, nel telelavoro non è configurabile la pausa pranzo necessaria al riconoscimento del buono pasto e manca una specifica previsione regolamentare che attribuisca il beneficio. La disparità rispetto allo smartworking non è stata dimostrata, stante la diversa organizzazione temporale del lavoro da remoto; comunque, anche se esistente, non avrebbe potuto condurre all'accoglimento della domanda in assenza dei presupposti normativi del beneficio. Il richiamo alla giurisprudenza sui buoni pasto durante le ferie è stato ritenuto inconferente, perché relativo all'equiparazione tra retribuzione ordinaria e trattamento durante le ferie, non al riconoscimento del beneficio in relazione a modalità diverse di svolgimento del lavoro. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato estromesso dal giudizio, essendo estraneo alla controversia. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni e per la limitata attività processuale svolta dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 32-bis del Regolamento del personale Consob

    Il telelavoro prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori del luogo di lavoro (tranne, di norma, un giorno a settimana), avvalendosi di strumenti di lavoro forniti dalla Consob ed è regolato, oltre che da quanto previsto dal presente Regolamento, da apposita disciplina, assunta con delibera ai sensi dell’art. 2, comma 3, sub art. 1, legge n. 216/1974

    La disciplina regolamentare rinvia a una disciplina speciale del telelavoro adottata con delibera Consob.

  • art. 6, commi 1 e 3, Delibera Consob n. 17832/2011

    Il telelavoratore osserva lo stesso orario settimanale di lavoro [...] previsto dal Regolamento del personale in caso di svolgimento della prestazione nei locali dell’Amministrazione. La distribuzione dell’orario settimanale [...] è effettuata nell’arco orario 8.00-20.00; [...] Per effetto della autonoma distribuzione dell’orario di lavoro settimanale nell’arco orario 8.00-20.00 [...] non trovano applicazione le disposizioni in materia di riposo giornaliero e pause introdotte in attuazione del D.Lgs. n. 66/2003

    La disciplina speciale del telelavoro esclude l'applicazione delle disposizioni sulle pause e, in assenza di una specifica attribuzione, non fonda il diritto al buono pasto.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 66/2003

    Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto

    La disposizione rientra tra le norme sulle pause escluse dalla disciplina speciale del telelavoro Consob.

  • D.P.C.M. 15 luglio 2011

    Ha reso esecutiva la delibera Consob n. 17832/2011, contenente la disciplina negoziale e regolamentare del telelavoro.

  • art. 32 del Regolamento del personale Consob

    La prestazione lavorativa da remoto si articola nell’ambito dell’arco orario di normale operatività (7.30 - 18.45)

    La diversa organizzazione temporale del lavoro da remoto impedisce di ritenere dimostrata una disparità di trattamento rispetto al telelavoro.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quanto alla memoria depositata dal ricorrente in vista dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • Il buono pasto, in quanto beneficio di natura assistenziale e non retributiva, non spetta automaticamente per il solo fatto dello svolgimento della prestazione lavorativa, ma richiede la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina applicabile, tra cui, in via generale, lo svolgimento di una pausa pranzo collegata a un orario giornaliero superiore a sei ore.
  • Nel rapporto di lavoro presso Consob, il diritto ai buoni pasto deve essere ricondotto alla disciplina regolamentare speciale dell'Istituto, adottata secondo il procedimento previsto dalla legge e resa esecutiva dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché alla disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego statale.
  • La disciplina speciale del telelavoro Consob, che prevede l'autonoma distribuzione dell'orario nell'arco 8.00-20.00 ed esclude l'applicazione delle norme sulle pause introdotte in attuazione del d.lgs. 66/2003, non consente di riconoscere il buono pasto in assenza di una specifica previsione attributiva.
  • Una disciplina più favorevole prevista per una diversa modalità di lavoro da remoto non determina di per sé una disparità di trattamento: la comparazione richiede che le modalità di organizzazione temporale della prestazione siano sostanzialmente omogenee; in ogni caso, la disparità non può sostituire la necessaria base normativa o regolamentare del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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