Cassazione Civile, Ordinanza n. 10676/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione della disciplina sugli assegni bancari, con sanzione pecuniaria e accessoria di divieto di emettere assegni per due anni. In primo grado l'opposizione era stata respinta; in appello, invece, il Tribunale aveva annullato la sanzione ritenendo, per un primo assegno, che la società emittente fosse assoggettata a concordato preventivo e quindi impossibilitata a effettuare il pagamento, con esclusione degli effetti sanzionatori; e, per un secondo assegno, che mancasse la conoscenza della revoca dell'autorizzazione alla emissione. In cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative e sulla legge assegni, lamentando che il Tribunale avesse esteso indebitamente ai titoli di credito la soluzione elaborata in tema di debiti tributari nel concordato preventivo, e avesse inoltre errato nel ritenere la resistente mera rappresentante della società, quando invece aveva agito anche come persona fisica; 2) violazione della legge n. 386/1990, sostenendo che la responsabilità per emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista doveva essere affermata perché la traente assume il rischio della mancata provvista o della revoca al momento della presentazione all'incasso, e perché la conoscenza della revoca risultava comunque da elementi documentali. La resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, lamentando che il giudice di appello non avesse esaminato il tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli assegni.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato: per l'illecito di emissione di assegno senza autorizzazione è necessario che la Prefettura provi la concreta conoscenza, da parte del traente, della revoca dell'autorizzazione al momento dell'utilizzazione del titolo; inoltre, per l'assegno senza provvista, la violazione si consuma al momento della presentazione all'incasso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata. Ha ritenuto assorbito il primo motivo del ricorso principale, precisando comunque che il divieto di azioni esecutive ex art. 168 l.f. non si estende al caso dell'emissione di assegni da parte del legale rappresentante di società ammessa al concordato, perché si tratta di fattispecie diversa da quella delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore. È stato inoltre accolto il ricorso incidentale condizionato, poiché il Tribunale non aveva pronunciato sul disconoscimento delle firme di traenza, con conseguente necessità di esaminare in rinvio la questione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. La causa è stata rinviata al Tribunale di Pesaro in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3 L. 689/1981
"ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"
nelle violazioni amministrative è necessario accertare la coscienza e volontà della condotta, anche sotto il profilo colposo.
artt. 1, 2, 5 e 8 L. 386/1990
disciplinano rispettivamente l'emissione di assegno senza autorizzazione, l'assegno senza provvista e gli ulteriori profili sanzionatori e procedimentali; per l'illecito ex art. 1 occorre la prova della conoscenza della revoca dell'autorizzazione.
art. 168 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive nel concordato preventivo riguarda le iniziative esecutive sul patrimonio del debitore e non si estende automaticamente alla diversa fattispecie dell'emissione di assegni.
art. 214 c.p.c.
il disconoscimento della sottoscrizione impone al giudice di pronunciarsi sulla genuinità delle firme; la mancata decisione su tale profilo comporta vizio da esaminare in sede di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
Massime di principio
- Nell'illecito amministrativo per emissione di assegno senza autorizzazione, la responsabilità del traente richiede la prova della sua effettiva conoscenza della revoca dell'autorizzazione al momento dell'utilizzazione del titolo; tale prova può essere data con la comunicazione formale o con altri elementi presuntivi idonei.
- Per l'assegno senza provvista, la consumazione dell'illecito non coincide con la mera emissione del titolo, ma si verifica al momento della presentazione all'incasso.
- Il divieto di azioni esecutive previsto dalla disciplina del concordato preventivo non può essere esteso analogicamente a fattispecie sanzionatorie diverse, come l'emissione di assegni irregolari, salvo che la norma lo preveda espressamente.
- Quando venga tempestivamente disconosciuta la firma apposta su un assegno, il giudice deve esaminare espressamente la contestazione di autenticità prima di fondare la decisione sulla riferibilità della sottoscrizione al soggetto chiamato a rispondere.
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