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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09788/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, con cui era stata negata l’esenzione per abitazione principale. La pretesa comunale si fondava sul rilievo che il contribuente aveva residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Jesolo, ma il coniuge risiedeva in un diverso Comune, Oderzo, sicché la Commissione prima e la Corte di giustizia tributaria poi avevano negato il beneficio ritenendo necessario che entrambi i coniugi risiedessero e dimorassero nel medesimo Comune. Con il ricorso per cassazione, il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, sostenendo che l’agevolazione IMU spetti anche quando uno dei membri della famiglia abbia residenza e dimora abituale in un Comune diverso da quello del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, richiamando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come modificato, nella parte in cui subordinava l’esenzione IMU al requisito della residenza e dimora abituale dell’intero nucleo familiare nel medesimo immobile. In applicazione del principio già affermato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, la Cassazione ha stabilito che è sufficiente che nell’immobile risieda e dimori abitualmente il possessore, anche se il coniuge vive stabilmente altrove. Ha inoltre ritenuto inammissibile, perché nuova, la censura del Comune sul difetto di prova della dimora abituale del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese, affinché verifichi la sussistenza dei requisiti di legge per l’esenzione, gravando il relativo onere probatorio sul contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011

    [p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

    la parte della disposizione che subordinava il beneficio alla residenza e dimora dell’intero nucleo familiare è stata dichiarata incostituzionale; ai fini dell’esenzione basta la residenza e dimora abituale del possessore

  • legge 22 dicembre 2011, n. 214

    legge di conversione del D.L. n. 201 del 2011

  • art. 1, comma 707, lett. b, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

    disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui richiedeva la presenza del nucleo familiare

  • art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    norma successiva resa illegittima in via consequenziale nella parte che riproduceva il riferimento al nucleo familiare

  • art. 5-decies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

    intervento modificativo della L. n. 160 del 2019 richiamato nel percorso argomentativo

  • art. 143 c.c.

    non può essere invocato per escludere l’esenzione il dovere di coabitazione tra coniugi, poiché residuano la possibilità di residenze disgiunte per accordo o giusta causa

  • art. 144 c.c.

    le determinazioni sull’indirizzo della vita familiare consentono ai coniugi di stabilire residenze separate

  • art. 1, comma 12, legge 20 maggio 2016, n. 76

    anche per le unioni civili non osta alla possibilità di residenze disgiunte

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che richiamava il nucleo familiare, è sufficiente che l’immobile sia la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore, senza che rilevi la diversa residenza del coniuge o degli altri componenti del nucleo.
  • La pretesa fiscale non può essere negata automaticamente per il solo fatto che i coniugi abbiano residenze diverse, poiché l’ordinamento consente, in presenza di accordo o giusta causa, la scelta di residenze disgiunte, che non elide il diritto al beneficio se il possessore soddisfa personalmente i requisiti richiesti.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta contestazioni fattuali diverse da quelle trattate nel merito; la deduzione, in cassazione, di un difetto di prova della dimora abituale costituisce questione nuova se non risulta coltivata nei gradi precedenti.
  • Quando il beneficio fiscale dipende dal possesso di specifici requisiti di fatto, l’onere di provarli grava sul contribuente che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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