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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 548/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge: la revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.) si fondava sul nuovo reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cui condotta era avvenuta tra gennaio e giugno 2007. Il ricorrente censura che la Corte d'appello ha ritenuto rilevante la condotta materiale anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre secondo orientamento più corretto il momento consumativo del reato coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento (12/06/2008); tale sentenza è quindi decisiva ai fini del computo del termine quinquennale decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (19/09/2002), per cui la revoca sarebbe inapplicabile

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, tanto secondo l'orientamento storico quanto secondo quello più recente, il momento consumativo della bancarotta distrattiva prefallimentare coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. Per la revoca della sospensione condizionale va preso a riferimento tale momento e il decorso dei termini dalla data di irrevocabilità della sentenza che concesse il beneficio. Poiché la sentenza dichiarativa del fallimento è intervenuta il 12/06/2008, oltre il quinquennio decorrente dal 19/09/2002, non sussistevano le condizioni per la revoca prevista dall'art. 168 cod. pen. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. i, c.p.p.) e disposta la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1), codice penale

    Stabilisce la facoltà di revoca della sospensione condizionale della pena se il beneficiario commette un altro reato nei termini previsti; la Cassazione interpreta che l'applicabilità di tale norma va valutata prendendo a riferimento la data della sentenza dichiarativa di fallimento quale momento consumativo del delitto di bancarotta distrattiva

  • art. 163, codice penale

    Definisce i termini (biennale o quinquennale) rilevanti per la revoca della sospensione condizionale; la sentenza chiarisce che il termine decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e che per verificare la commissione del nuovo reato va considerata la data della sentenza che dichiara il fallimento

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216

    La sentenza dichiarativa di fallimento è l'atto che rende effettiva la rilevanza penale della bancarotta prefallimentare; ai fini temporali della consumazione del reato, la pronuncia dichiarativa è determinante

  • art. 620, comma 1, lett. i), codice di procedura penale

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando la decisione impugnata deve essere annullata per violazione di legge e la statuizione correttamente interpretata impone la diretta revoca del provvedimento impugnato; applicata per ordinare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • Per la bancarotta distrattiva prefallimentare il momento di consumazione del reato coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento, non con le sole condotte materiali anteriori
  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena va preso a riferimento il momento della pronuncia che rende consumato il reato (es. sentenza di fallimento); se tale pronuncia è oltre il termine prescrizionale decorrente dall'irrevocabilità, la revoca non è applicabile
  • Il termine (biennale o quinquennale) per valutare la 'nuova' condotta che legittima la revoca decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio
  • Quando la decisione di merito si basa su errata interpretazione di una norma di diritto, la Cassazione può annullare senza rinvio se la corretta interpretazione rende immediatamente applicabile l'esito favorevole al ricorrente
  • Nelle ipotesi in cui l'efficacia penale di una condotta dipenda da un atto giurisdizionale (es. sentenza dichiarativa di fallimento), quel provvedimento determina il punto temporale rilevante per effetti penali e accessori

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