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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18403/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'INPS con cui veniva contestata alla società la mancata contribuzione alla gestione commercianti in relazione ai redditi da attività lavorativa prodotti da alcuni soci, inizialmente qualificati come lavoratori subordinati. Il Tribunale aveva accolto la tesi della società, ritenendo provata la natura subordinata dei rapporti e l'assenza di gratuità della prestazione. La Corte d'appello, in riforma, ha invece reputato legittimo il verbale ispettivo e ha ritenuto che i rapporti fossero simulati, valorizzando un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione sociale e il reciproco controllo tra loro, con conseguente obbligo contributivo alla gestione commercianti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale riesaminato la natura dei rapporti nonostante, secondo la ricorrente, il relativo capo della sentenza di primo grado fosse coperto da giudicato interno, in mancanza di impugnazione sul punto da parte dell'INPS; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'INPS non avesse assolto all'onere di provare l'esistenza di un rapporto gestorio idoneo a giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non ha specificamente allegato e trascritto il contenuto del preteso giudicato interno su cui fondava la censura, violando i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente denunciando una violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito. La Corte ha quindi confermato l'esito sfavorevole per la società e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È stata richiamata come norma processuale per la deduzione di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di specificità dell'appello e la formazione del giudicato interno sul capo non impugnato.

  • art. 434 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di specificità dei motivi di appello nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse sostanzialmente a rivalutare i fatti.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di specificità del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a fondare la censura.

  • art. 369 n. 6 c.p.c.

    Richiamato quale requisito di allegazione e produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citate la proposta e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca formalmente una violazione di legge ma, in realtà, miri a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invoca un giudicato interno o si censurano capi della decisione, occorre indicare e trascrivere in modo specifico gli atti e i passaggi rilevanti, senza rinvio a fonti esterne al ricorso.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia effettivamente invertito o falsamente applicato l'onere della prova; non è sufficiente contestare l'apprezzamento del materiale probatorio effettuato in appello.
  • Quando il giudice di merito ha motivato sulla base di un compendio probatorio e di un accertamento fattuale coerente con l'id quod plerumque accidit, la censura in sede di legittimità non può tradursi in una richiesta di riesame del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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