Cassazione Penale, Ordinanza n. 00343/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano non specifici e meramente reiterativi rispetto a quelli già esaminati e respinti in appello, oltre che finalizzati a una inammissibile rilettura del compendio probatorio. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina pluriaggravata in concorso. In Cassazione deduceva due motivi entrambi diretti a censurare la motivazione del giudice di merito, sostenendo in sostanza l'erroneità del giudizio di responsabilità. La Suprema Corte ha però rilevato che tali censure riproducevano in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza offrire una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata; inoltre, i motivi miravano a ottenere una rivalutazione nel merito delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama implicitamente il limite del giudizio di legittimità, nel senso che non sono deducibili censure che si risolvano in una mera reiterazione di doglianze di merito o in una richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre le medesime doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione di merito; in difetto, il motivo è apparente e quindi inammissibile.
- È preclusa alla Corte di cassazione la rivalutazione del compendio probatorio e del merito del giudizio di responsabilità, salvo i limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00293/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00310/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00311/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00328/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00329/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00330/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →