Cassazione Civile, Ordinanza n. 15045/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa era conseguente a un fatto non imputabile alla ricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese di lite per giusti motivi.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva chiesto l'ammissione del proprio credito allo stato passivo di un fallimento; il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso perché era sopravvenuto un difetto di interesse: in un diverso giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello che aveva accertato la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente passaggio in giudicato della revoca del fallimento. La rinuncia è stata quindi motivata dalla cessazione dell'interesse alla coltivazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
è la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo quando venga validamente dichiarata e non residuino questioni da decidere.
- Se la rinuncia è determinata da un fatto sopravvenuto non imputabile al ricorrente, possono ricorrere giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
- Il sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione preclude l'esame del merito del ricorso e determina la chiusura del giudizio senza decisione sulle censure proposte.
Come è indicizzato
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