Tribunale, Ordinanza T-14/20
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 16 October 2020. — Michal Tratkowski v European Commission. — Action for annulment – Civil service – Officials – Internal Competition COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Submission of the application using the form provided for that purpose and referred to in Article 2 of Annex III to the Staff Regulations – Request to be admitted to the competition, lodged at the same time and on a separate sheet of paper, to the Appointing Authority – Eligibility conditions – Decision of the selection board to reject the applicant’s application – Rejection by the selection board of the candidate’s request for re-examination due to it being out of time – Decision of the Appointing Authority refusing to grant the applicant’s request to set aside one of the conditions provided for in the notice of competition in order to admit him to the competition – Challenge to the decision of the Appointing Authority and not to that of the selection board – Legal interest in bringing proceedings – Inadmissibility. — Case T-14/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di un funzionario della Commissione che contestava il rifiuto di ammetterlo a una competizione interna. Ha ritenuto che l’atto realmente lesivo fosse la decisione della commissione giudicatrice che aveva escluso il candidato per mancato possesso della qualifica AD 10, e non la successiva decisione dell’Autorità di nomina. Poiché quella decisione non era stata tempestivamente impugnata, il ricorso non poteva essere accolto. Il Tribunale ha inoltre escluso che la richiesta separata e la successiva risposta dell’Autorità di nomina potessero aggirare i termini statutari di reclamo e ricorso.
Ammissibilità del ricorso contro il diniego dell’Autorità che respinge una richiesta di ammissione a una competizione interna: il Tribunale chiarisce che l’atto lesivo è la decisione della commissione giudicatrice, non quella dell’Autorità di nomina, e che non è possibile aggirare i termini di impugnazione.
La questione giuridica
La questione centrale è se un funzionario possa validamente impugnare, con ricorso ex articolo 270 TFUE, la decisione dell’Autorità di nomina che respinge una sua richiesta di ammissione a una competizione interna, quando la decisione effettivamente lesiva è stata già adottata dalla commissione giudicatrice e non è stata tempestivamente contestata. In particolare, il Tribunale esamina se sussista un interesse ad agire e se la domanda possa essere interpretata come diretta contro la decisione della commissione giudicatrice o contro il diniego di modifica del bando di concorso.
Principio di diritto
Quando, in una procedura di concorso interno, la commissione giudicatrice respinge l’ammissione di un candidato perché non soddisfa una condizione del bando, tale decisione è l’unico atto lesivo; un successivo diniego dell’Autorità di nomina che, fuori dalla propria competenza, risponda a una richiesta separata del candidato non sostituisce né riapre i termini per contestare la decisione della commissione. Di conseguenza, se il candidato non impugna tempestivamente la decisione della commissione giudicatrice mediante i rimedi previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, il ricorso diretto solo contro la decisione dell’Autorità di nomina è manifestamente irricevibile per difetto di interesse ad agire e perché volto surrettiziamente a eludere i termini di impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 28 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 30 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
Ammissibilità del ricorso contro il diniego di ammissione a una competizione interna
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa in un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da un funzionario della Commissione europea. La controversia riguarda l’esclusione del ricorrente da una competizione interna della Commissione e, in particolare, la corretta individuazione dell’atto lesivo e dei rimedi esperibili nello statuto dei funzionari.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, funzionario della Commissione classificato in grade AD 7, aveva presentato domanda per la competizione interna COM/2/AD 12/18, scegliendo uno dei settori di specializzazione previsti dal bando. Il bando richiedeva, tra le condizioni di ammissibilità, che i candidati fossero almeno in grade AD 10 e prevedeva che ciascun candidato potesse concorrere in un solo settore.
Successivamente, il ricorrente presentava anche una richiesta separata all’Autorità di nomina, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, sostenendo che il requisito del grade AD 10 fosse contrario agli articoli 1d e 27 dello Statuto e chiedendo, in sostanza, di essere ammesso nonostante il mancato possesso di tale requisito. La commissione giudicatrice, con decisione del 20 febbraio 2019, respingeva la candidatura perché il ricorrente non era in grade AD 10 o superiore alla data di scadenza.
L’Autorità di nomina, con decisione del 14 marzo 2019, respingeva a sua volta la richiesta di ammissione, ma chiarendo che la valutazione dell’ammissibilità al concorso spettava alla commissione giudicatrice e che la propria risposta non poteva sostituire le decisioni della commissione. Il ricorrente presentava poi una richiesta di riesame alla commissione giudicatrice, respinta come tardiva, e successivamente un reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, contro la decisione dell’Autorità di nomina.
Questione processuale e motivo di irricevibilità
La Commissione sollevava un’eccezione di irricevibilità sostenendo che il ricorrente non avesse interesse ad agire, poiché l’atto che aveva realmente interrotto la sua partecipazione alla procedura era la decisione della commissione giudicatrice, ormai definitiva per mancata impugnazione tempestiva. Secondo la convenuta, il ricorso diretto solo contro la decisione dell’Autorità di nomina costituiva un tentativo di eludere i termini e le forme di impugnazione previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto.
Il ricorrente replicava di essere stato tratto in errore dalla condotta dell’Autorità di nomina, che aveva risposto nel merito alla sua richiesta e al suo reclamo, inducendolo a ritenere che fosse quella la decisione da contestare.
Riparto di competenze tra Autorità di nomina e commissione giudicatrice
Il Tribunale richiama la struttura della procedura concorsuale prevista dallo Statuto: l’Autorità di nomina adotta il bando, mentre la commissione giudicatrice è competente a stabilire quali candidati soddisfino le condizioni fissate nel bando stesso. In base agli articoli 1, 2, 4 e 5 dell’allegato III allo Statuto, l’Autorità di nomina verifica solo i requisiti di cui all’articolo 28, lettere a)‑c), mentre la commissione giudicatrice decide sull’ammissibilità rispetto alle condizioni specifiche del bando.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la decisione dell’Autorità di nomina non aveva e non poteva avere ad oggetto la verifica della condizione relativa al grade AD 10, già esaminata dalla commissione giudicatrice. La risposta dell’Autorità di nomina era stata, al più, una presa di posizione sulla richiesta del ricorrente di modificare il bando o di disapplicarne una condizione, ma non sostituiva la decisione della commissione.
Ragionamento del Tribunale sull’atto lesivo
Secondo il Tribunale, l’unico atto direttamente lesivo per il ricorrente era la decisione della commissione giudicatrice del 20 febbraio 2019, che aveva escluso la sua candidatura per mancato possesso del grade AD 10. Tale decisione era quella che incideva sulla sua partecipazione alla competizione interna e che avrebbe dovuto essere contestata attraverso i rimedi statutari appropriati.
Il Tribunale precisa che il ricorrente avrebbe potuto:
- impugnare immediatamente la decisione della commissione giudicatrice con ricorso ex articolo 270 TFUE;
- oppure presentare un reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, e, se del caso, un successivo ricorso ex articolo 270 TFUE.
Poiché il ricorrente non aveva impugnato né la decisione della commissione giudicatrice né il rigetto della richiesta di riesame entro i termini, quella decisione era divenuta definitiva. Ne consegue che non era ammissibile utilizzare una successiva richiesta all’Autorità di nomina per rimettere in discussione indirettamente un atto ormai definitivo.
Irrilevanza dell’errore invocato dal ricorrente
Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il ricorrente, non essendo avvocato, sarebbe stato indotto in errore dalla Commissione. Richiama la giurisprudenza secondo cui ogni funzionario diligente è tenuto a conoscere lo Statuto e le regole di carriera, valutando la diligenza in base a formazione, grado ed esperienza professionale.
Nel caso concreto, il ricorrente era un funzionario già vincitore di concorso e con esperienza amministrativa, quindi non poteva ragionevolmente ignorare che, per contestare la condizione del bando relativa al grade AD 10, avrebbe dovuto agire contro la decisione della commissione giudicatrice e, eventualmente, contestare anche la legalità del bando ai sensi dell’articolo 277 TFUE nel contesto del ricorso.
Il fatto che l’Autorità di nomina avesse risposto nel merito alla sua richiesta non poteva derogare alle regole e ai termini degli articoli 90 e 91 dello Statuto.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente irricevibile e condanna il ricorrente alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nelle competizioni interne dell’Unione:
- la commissione giudicatrice è l’autorità competente a decidere sull’ammissibilità del candidato rispetto alle condizioni del bando;
- la successiva decisione dell’Autorità di nomina non può sostituire né neutralizzare quella della commissione;
- un candidato non può aggirare i termini di impugnazione previsti dallo Statuto mediante una richiesta separata o un reclamo indirizzati a un’autorità incompetente sul merito dell’ammissione;
- l’atto da impugnare è quello che produce direttamente l’effetto lesivo, pena l’irricevibilità del ricorso.
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