Sentenza del 12/07/2018 n. 18397 - Corte di Cassazione
TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Diritto al credito d'imposta - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diritto della società britannica a ottenere il credito d'imposta italiano sui dividendi distribuiti da società italiane negli anni 2000 e 2001, in base all'art. 10, paragrafo 5, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. L'Agenzia contestava che numerose operazioni fossero state realizzate tramite prestiti o trasferimenti temporanei di pacchetti azionari, in prossimità della distribuzione dei dividendi, per consentire alla società inglese di ottenere il credito per conto di soggetti non aventi diritto, senza assumere un effettivo rischio economico. La questione centrale riguardava l'onere della prova: secondo l'Agenzia spettava alla società richiedente dimostrare, per ciascuna operazione, che l'acquisto delle partecipazioni era avvenuto in buona fede, nell'ambito della normale attività d'investimento e senza l'obiettivo specifico, o uno degli obiettivi specifici, di conseguire il credito d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva posto sull'Amministrazione l'onere di provare l'assenza dei presupposti per il beneficio fiscale. In base alla Convenzione, l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per il credito grava sulla società britannica che lo richiede. La verifica deve essere effettuata con riferimento a ogni singola operazione e non può fondarsi su valutazioni generali sull'attività della società o sulla mera dimostrazione di una consueta attività di trading. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti; il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché proposto dalla parte già totalmente vittoriosa in appello. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 10, paragrafo 5, Convenzione Italia-Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329 del 1990
La partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta solo se il contribuente residente nel Regno Unito dimostra, su richiesta dell'autorità competente, che l'acquisto delle partecipazioni è stato effettuato in buona fede, per ragioni commerciali o nell'ordinaria attività d'investimento, e non con lo scopo specifico di ottenere il beneficio fiscale. L'onere della prova grava sul richiedente e deve essere assolto con riferimento a ciascuna operazione.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La disposizione conferma il principio secondo cui chi richiede il credito d'imposta deve provare i fatti costitutivi del diritto, salvo diversa disciplina. In questo caso, la Convenzione individua espressamente nella società estera il soggetto tenuto a dimostrare la sussistenza delle condizioni per il beneficio.
Art. 10, paragrafi 2 e 4, Convenzione Italia-Regno Unito del 21 ottobre 1988
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla necessità che il soggetto che percepisce i dividendi sia il beneficiario effettivo degli stessi e non un mero intermediario operante per conto di soggetti privi dei requisiti convenzionali.
Art. 14, comma 6-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986
La norma è stata richiamata dall'Agenzia nel contestare il riconoscimento del credito d'imposta in presenza di operazioni prive di sostanza economica o finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio fiscale.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Il richiamo riguarda il contrasto alle operazioni elusive, in particolare agli schemi di dividend washing o stock lending utilizzati per trasferire artificialmente il diritto al credito d'imposta.
Massime di principio
- Quando un beneficio fiscale previsto da una convenzione internazionale è subordinato a specifiche condizioni, il soggetto che lo richiede deve provare i relativi presupposti, salvo che la convenzione disponga diversamente.
- La prova dell'effettività e della finalità commerciale dell'operazione deve essere riferita alle singole transazioni contestate; non è sufficiente dimostrare che l'impresa svolga generalmente attività d'investimento.
- Operazioni realizzate poco prima della distribuzione dei dividendi e seguite dalla rapida restituzione o rivendita dei titoli possono richiedere una prova rafforzata della sostanza economica e dell'assunzione di effettivi rischi d'investimento.
- La mera interposizione formale di una società residente nello Stato convenzionato non garantisce il beneficio: occorre dimostrare che essa sia il beneficiario effettivo dei dividendi e non un intermediario per soggetti terzi.
- La presenza di una motivazione commerciale generale o di una normale attività di trading non esclude automaticamente l'elusione; il giudice deve verificare concretamente struttura, tempi, rischi, flussi finanziari e finalità di ogni operazione.
- In caso di cassazione con rinvio, la decisione non attribuisce necessariamente in via definitiva il beneficio all'Amministrazione o al contribuente, ma impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi stabiliti dalla Cassazione.
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