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Sentenza

Sentenza n. 454/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2871/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute per la Carta elettronica docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario n. 2781/2024, pronunciata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l'amministrazione al pagamento di 1.000 euro per il primo ricorrente, 500 euro per la seconda ricorrente e 1.500 euro per la terza ricorrente, oltre interessi. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nonostante la notificazione dello stesso e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'esecuzione integrale del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, comprensive degli interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario ad acta è tenuto a svolgere il munus, qualificato come obbligatorio, e a depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate dal giudice. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Le spese, poste a carico dell'amministrazione soccombente, sono state liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'ottemperanza al giudicato e di adottare i provvedimenti necessari a garantirne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle statuizioni giudiziali pecuniarie costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa alla gratuità dell'incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese a carico dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie.
  • In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute, inclusi gli interessi indicati nel titolo, assegnando un termine per l'adempimento spontaneo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'eventuale inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, prevedendo che il commissario provveda su istanza della parte entro un ulteriore termine.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La regola della gratuità dell'incarico del commissario ad acta prevista per specifiche ipotesi di ottemperanza può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie; quando l'incarico è attribuito a un dirigente dell'amministrazione resistente, esso rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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