Sentenza del 23/01/2019 n. 559 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 166/2019 - PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Estratto ruolo - Ammissibilità del ricorso - Condizioni e limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando la cartella richiamata nell'estratto di ruolo risulta validamente notificata, perché il rilascio dell'estratto non consente di riaprire i termini per impugnare una cartella già notificata. L'estratto di ruolo può essere contestato soltanto, indirettamente, per far valere l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle in esso indicate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo, contestando sostanzialmente il contenuto delle pretese risultanti dalle cartelle di pagamento ivi riportate. La questione riguarda l'ammissibilità del ricorso: l'estratto di ruolo è infatti un documento meramente riepilogativo formato dal concessionario e non costituisce, di per sé, un atto impositivo o della riscossione contenente una nuova pretesa. Esso può rilevare solo come mezzo attraverso il quale contestare le cartelle in esso indicate, ma esclusivamente quando tali cartelle non siano state previamente e regolarmente notificate.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, considerato isolatamente, non è un atto autonomamente impugnabile perché ha natura meramente informativa e riepilogativa.
- Il contribuente può utilizzare la conoscenza dell'estratto di ruolo per contestare le cartelle ivi indicate solo se dimostra che non gli sono state notificate oppure che la notificazione è invalida.
- Se la cartella è stata regolarmente notificata, il termine per impugnarla decorre dalla notificazione e non può essere riaperto con la successiva richiesta o consegna dell'estratto di ruolo.
- La contestazione dell'estratto di ruolo non può servire a introdurre tardivamente motivi contro una pretesa già conosciuta mediante una valida notificazione.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra la contestazione del documento riepilogativo e quella dell'atto sottostante: la prima è normalmente inammissibile, mentre la seconda può essere esaminata se la notifica dell'atto è mancata o è irregolare.
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