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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20088/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per furto in abitazione pluriaggravato (art. 624-bis e aggravanti), deducendo: 1) errata qualificazione del fatto (chiedono la riqualificazione in ricettazione ex art. 648 cod. pen.) perché sono stati colti in possesso della refurtiva in momento e luogo non immediatamente coincidenti con il furto; 2) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese senza difensore (richiamo all'art. 350, comma 6 c.p.p. e artt. 191 ss.); 3) applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) e/o della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 (danno di speciale tenuità), con conseguente sospensione condizionale e non menzione; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e carenze nella motivazione sulla determinazione della pena (anche in relazione all'eventuale pena sostitutiva ex art. 20-bis); 5) censura delle aggravanti (violenza sulle cose, fatto da tre o più persone) e della prova dell'elemento psicologico del reato; 6) doglianze sulla mancanza di prove materiali (assenza di arnesi, fiamma ossidrica, descrizioni fotografiche del testimone) e sulla valutazione logica e unitaria del quadro probatorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate e aspecifiche le doglianze, confermando la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui gli imputati, unitamente a un terzo soggetto non identificato, sono gli autori del furto, essendo stati sorpresi in possesso della refurtiva a brevissima distanza dal luogo del furto e nella sostanziale immediatezza dei fatti. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese nell'immediatezza alla polizia giudiziaria nell'ambito del giudizio abbreviato se verbalizzate e sottoscritte. Ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità per tenuità (pena superiore al limite) e ha giudicato infondate le censure relative alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento di attenuanti. Conseguentemente ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma richiamata quale contestazione principale (furto in abitazione pluriaggravato). La Corte ha ritenuto provato il reato di furto aggravato sulla base del possesso immediato della refurtiva vicino al luogo del delitto e delle modalità dell'effrazione.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato dalla difesa per la riqualificazione in ricettazione; la Corte ha ritenuto che la disponibilità della refurtiva in prossimità temporale e spaziale con il furto è incompatibile con la qualificazione come semplice ricettazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per tenuità. La Corte ha escluso l'applicabilità perché la pena irrogata supera la soglia prevista (superamento del minimo edittale di due anni).

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità: dedotta genericamente dai ricorrenti, ma non ravvisata né adeguatamente dedotta né discussa nei gradi di merito; dunque non applicata.

  • art. 350, comma 6 c.p.p.

    Riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza del difensore. La Corte chiarisce che, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se verbalizzate e sottoscritte, consentendo la verifica dei contenuti.

  • art. 191, commi 1 e 2 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle garanzie nelle dichiarazioni rese; la Corte non ha ritenuto fondate le censure sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni stante la regolarità della verbalizzazione.

  • art. 625, primo comma, n. 2 e n. 5 c.p.

    Circostanze aggravanti (violenza sulle cose, fatto commesso da tre o più persone). La Corte ha ritenuto le aggravanti adeguatamente motivate sulla base delle modalità dell'effrazione e della pluralità degli autori.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Principi di determinazione della pena e della sua congruità; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, e ha escluso la sindacabilità in cassazione se non c'è arbitrarietà o illogicità manifesta.

  • art. 20-bis c.p.

    Riferimento alla possibilità di pena sostitutiva; la Corte osserva che la censura è generica e che non risulta che tale richiesta sia stata proposta al giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti di specificazione dei motivi nel ricorso per cassazione; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata qui con l'ordine di pagamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 163 e 175 c.p.

    Richiamati nelle doglianze relative all'esito della pena e alla menzione nel casellario; la Corte ha ritenuto le relative censure generiche e inammissibili. (Menzione e sospensione condizionale valutate alla luce della pena effettivamente irrogata.)

  • art. 23, comma 8, DL 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    Normativa processuale di riferimento per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; citata per completezza procedurale nella fase di requisitoria scritta.

Massime di principio

  • Il ritrovamento di refurtiva in possesso di soggetti a brevissima distanza temporale e spaziale dal luogo del furto è elemento decisivo che può fondare la qualificazione come autori del furto e non come ricettatori.
  • Le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato se regolarmente verbalizzate e sottoscritte, consentendo al giudice la verificazione del contenuto.
  • La mera assenza di strumenti materiali (arnesi da scasso, fiamma ossidrica) non esclude la violenza sulle cose quando gli esiti materiali (es. bruciatura estesa, rimozione serratura) e il contesto probatorio consentono una deduzione logica del loro uso.
  • Le contestazioni sulla valutazione complessiva della prova devono essere specifiche e non meramente ricostruttive: la Corte di cassazione non sostituisce la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito se questa è logica e motivata.
  • Le richieste di applicazione di cause di non punibilità o attenuanti (es. art. 131-bis o art. 62 n.4) richiedono valutazione comparata con la pena concreta irrogata; se la pena supera la soglia prevista, la causa di non punibilità non opera.
  • Le censure sulla dosimetria della pena in cassazione sono limitate: occorre dimostrare arbitrarietà o manifesta illogicità nella motivazione dei giudici di merito per ottenere revisione.
  • Quando si deducono violazioni procedurali circa l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni, è necessario specificare la violazione concreta e la sua incidenza sul giudizio di merito, altrimenti la censura è inammissibile o infondata.

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