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Ordinanza

Ordinanza n. 101/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione negativa della conferenza di servizi a firma del Capo del Dipartimento Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di Rimini allegata alla comunicazione prot. 0017587/2026 trasmessa via PEC in data 19.01.2026, riguardante la SCIA n. 1920/2025 (prot. 235982 del 7.07.2025) presentata dai ricorrenti quale variante in corso d’opera alla SCIA n. 22658/2024 (prot. 303800 del 28.08.2024) per la ristrutturazione del fabbricato di Via Santa Cristina n. 137/A; - di ogni atto alla medesima determinazione dirigenziale presupposto o, comunque, connesso, compresa la scheda istruttoria di cui alla nota dell’U.O. Edilizia Residenziale e Produttiva prot. 456018 del 23/12/2025 ivi richiamata (ma non trasmessa); nonché, ove occorra: - degli articoli 8, c. 4, 30, c. 5 e 23-bis del RUE del Comune di Rimini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.03.20216.

Giustizia amministrativa202600526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione negativa della conferenza di servizi relativa alla SCIA in variante per la ristrutturazione di un fabbricato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione negativa della conferenza di servizi, chiedendone la sospensione cautelare, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa una scheda istruttoria non trasmessa, e, ove occorra, alcune disposizioni del RUE comunale. La controversia riguarda una SCIA presentata come variante in corso d’opera a una precedente SCIA per la ristrutturazione di un fabbricato situato in una fascia di rispetto. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che le censure contestavano la determinazione negativa, ma il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso. In sede cautelare, i ricorrenti hanno prospettato anche pregiudizi connessi alla locazione in essere.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che le ragioni collegate alla locazione avessero natura meramente economica e che, considerata la natura del provvedimento impugnato, non fosse dimostrato un pregiudizio cautelare irreparabile. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie infondate le censure, rilevando che nella fascia di rispetto interessata dall’edificio sono ammessi soltanto interventi conservativi dell’esistente. Nel caso concreto, invece, si era proceduto a demolizioni eccedenti quelle assentite nella SCIA originaria, interessando oltre il 50% delle murature del fabbricato e comportando la demolizione integrale di un ripostiglio al piano terra. I ricorrenti non avevano dimostrato il carattere accidentale e imprevedibile delle demolizioni, alla luce dell’accertamento tecnico dell’Ufficio e della documentazione prodotta dal controinteressato. Il giudice ha inoltre sottolineato che spetta all’interessato verificare e individuare già nella fase progettuale tutte le misure necessarie a garantire la realizzabilità delle opere entro i limiti autorizzati dal Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata per la mancata dimostrazione del periculum in mora e per la valutazione di infondatezza prima facie delle censure, con riferimento ai presupposti cautelari.

  • art. 8, comma 4, RUE del Comune di Rimini

    La disposizione è stata impugnata ove occorra, ma il testo dell’ordinanza non ne esplicita il contenuto né fornisce una specifica interpretazione.

  • art. 30, comma 5, RUE del Comune di Rimini

    La disposizione è stata impugnata ove occorra, ma il testo dell’ordinanza non ne esplicita il contenuto né fornisce una specifica interpretazione.

  • art. 23-bis RUE del Comune di Rimini

    La disposizione è stata impugnata ove occorra, ma il testo dell’ordinanza non ne esplicita il contenuto né fornisce una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il pregiudizio allegato è di natura esclusivamente economica e non è dimostrata l’irreparabilità del danno.
  • Nelle fasce di rispetto in cui sono consentiti soltanto interventi conservativi dell’esistente, demolizioni eccedenti quelle assentite dal titolo originario possono giustificare, in sede cautelare, una valutazione prima facie negativa sulla legittimità di una successiva variante.
  • Chi presenta un titolo edilizio deve verificare già in fase progettuale tutte le misure necessarie a garantire la realizzabilità delle opere nei limiti autorizzati; l’esecuzione di demolizioni eccedenti il titolo non è giustificata senza prova del loro carattere accidentale e imprevedibile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiConferenza di servizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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