Cassazione Penale, Sentenza n. 18555/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caldaras aveva chiesto la rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Pordenone del 18/02/2022 (condanna per ricettazione a 2 anni e 6 mesi e multa di €6.000) sostenendo di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo. Denunciava che la Corte d'appello di Trieste aveva erroneamente ritenuto efficace la conoscenza del processo basandosi su indici formali e risalenti (nomina di un difensore di fiducia ed elezione di domicilio nel 2015), senza verificare l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, e inoltre aveva ritenuto la mancata conoscenza come colpevole per la mera interruzione dei rapporti col difensore. Denunciava infine motivazione contraddittoria e omissione di valutazione sulla richiesta subordinata di restituzione nel termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 629-bis e dell'art. 420-bis nel testo previgente al d.lgs. n.150/2022 (per effetto dell'art. 89 del d.lgs.). Ha stabilito che la nomina di un difensore di fiducia nelle indagini preliminari e l'elezione di domicilio presso di lui non provano automaticamente l'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium quando il difensore ha rinunciato al mandato prima della prima udienza per perdita dei contatti con l'imputato e si è poi nominato un difensore d'ufficio che ha seguito il processo senza contatti con l'imputato. La mancata diligenza informativa non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Pordenone del 18/02/2022 e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Il condannato [...] con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
La corte applica il testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n.150/2022 per i processi in cui era già stata disposta la procedura in assenza; richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo per ottenere la rescissione
art. 420-bis cod. proc. pen.
si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento
La nozione di "volontaria sottrazione" richiede condotte positive e valutazione fattuale del coefficiente psicologico; la semplice negligenza informativa non è automaticamente prova di sottrazione volontaria
art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [30/12/2022], è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato
Stabilisce la regola transitoria che consente l'applicazione della disciplina previgente alla procedura in assenza e alla rescissione del giudicato nei processi già interessati da ordinanza di procedere in assenza alla data di efficacia del d.lgs.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla restituzione nel termine; nella vicenda la Corte d'appello era stata censurata per non aver valutato adeguatamente la mancata conoscenza ai fini della restituzione, ma la Cassazione si è pronunciata sull'annullamento con rinvio riguardo alla rescissione
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio nella fase delle indagini non bastano di per sé a provare l'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della vocatio in iudicium, soprattutto se il difensore ha rinunciato al mandato prima del dibattimento per perdita dei contatti con l'imputato
- La mancanza di diligenza informativa o la semplice inerzia dell'imputato non costituiscono automaticamente prova di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo: occorre accertare condotte positive di elusione e il relativo elemento psicologico
- Per i processi in cui era stata già disposta la procedura in assenza prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 si applica la disciplina anteriore (art. 629-bis e art. 420-bis nel testo previgente) in base all'art. 89 del d.lgs.
- Il giudice deve motivare concretamente la valutazione sulla conoscenza effettiva del processo e non limitarsi ad indici meramente formali o cartolari: occorre valutare cronologia dei contatti col difensore, eventuali rinunce, nomine di difensori d'ufficio e prova della ricezione della vocatio
- In caso di contestazione della volontaria sottrazione, la prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di eludere la conoscenza) è necessaria; l'accertamento è fattuale e non può basarsi su presunzioni automatiche
- Se manca prova della conoscenza e non sussistono elementi che attestino una sottrazione volontaria, il ricorso per rescissione può trovare accoglimento e la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio
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