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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29265/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato alla pena di 8.000 euro di ammenda per una contravvenzione in materia di detenzione di animali, riqualificando l'originaria imputazione di maltrattamento. In fatto, gli era stato contestato di aver detenuto quattro cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nella ricostruzione del profilo psicologico richiesto. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante del risarcimento del danno/restituzioni ex art. 62, comma 1, n. 6, c.p., lamentando che la rinuncia alla proprietà dei cani avrebbe dovuto essere valorizzata come condotta riparatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima censura mirasse a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non scrutinabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente; nel caso concreto ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la fattispecie come contravvenzione colposa ex art. 727, comma 2, c.p., escludendo la più grave ipotesi di cui all'art. 544-ter c.p. in ragione dell'affidamento a terzi della pulizia e alimentazione degli animali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non consentita in cassazione la doglianza sul trattamento sanzionatorio, avendo il giudice di merito motivato in modo adeguato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p., rilevando che la rinuncia alla proprietà di animali già sottoposti a sequestro non integra una riparazione spontanea delle conseguenze del reato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 727, comma 2, c.p.

    La contravvenzione è punita a titolo di colpa e ricorre quando gli animali sono detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

  • art. 544-ter c.p.

    È la più grave fattispecie originariamente contestata, ma è stata esclusa in sede di merito sulla base delle condizioni accertate e del difetto del relativo profilo soggettivo.

  • art. 62, comma 1, n. 6, c.p.

    L'attenuante richiede una riparazione integrale del danno o restituzioni/riparazioni effettive e spontanee prima del giudizio; la mera rinuncia alla proprietà di beni già sequestrati non basta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 186 Cost. / Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito devolvere censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione della prova o a una diversa ricostruzione del fatto, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e logicamente adeguata.
  • La contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura ex art. 727, comma 2, c.p. ha natura colposa; la più grave ipotesi di maltrattamento ex art. 544-ter c.p. richiede un diverso e più intenso coefficiente soggettivo.
  • Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p., la riparazione deve essere integrale, effettiva e intervenire prima del giudizio; non è sufficiente una condotta che, come la rinuncia a beni già sottoposti a sequestro, non costituisca spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente, consegue ex lege la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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