Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6641/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l''annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202302808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali attuativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e, con motivi aggiunti, provvedimenti regionali e provinciali di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi, deducendone la palese e insanabile illegittimità. Con separati ricorsi per motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti regionali e provinciali che individuavano le aziende fornitrici soggette al ripiano e determinavano le quote poste a loro carico, lamentandone l'illegittimità derivata dagli atti ministeriali impugnati con il ricorso introduttivo. Successivamente, l'art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. L'impresa ha versato alle Regioni e alle Province autonome richiedenti la quota ridotta e, con memoria del 27 gennaio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento della quota del 25 per cento previsto dalla disciplina sopravvenuta ha estinto l'obbligazione dell'impresa fornitrice per gli anni 2015-2018 e ha reso non più attuale l'interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento, anche rispetto ai provvedimenti regionali e provinciali impugnati con motivi aggiunti. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    “per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”

    La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    “l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano”

    La norma disciplina l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali contenenti l'individuazione delle aziende obbligate e delle quote di ripiano.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    “si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento”

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali anni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e il privato vi aderisce mediante il pagamento previsto dalla legge, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e applicativi; il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il versamento della quota ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta, se comporta l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali relative alla medesima obbligazione, rende improcedibili anche i motivi aggiunti diretti contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando è coerente con l'estinzione dell'obbligazione controversa, giustifica la definizione in rito del giudizio senza esame dei vizi di legittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.