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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 704 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Termini - Raddoppio - Limiti - Denuncia di reato tributario - Termine decadenziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal testo fornito non emerge il dispositivo concreto della sentenza né sono indicati i nomi delle parti. Il principio enunciato è tuttavia che il raddoppio dei termini opera soltanto se la denuncia penale è stata presentata o trasmessa tempestivamente, entro la scadenza ordinaria del termine decadenziale. Una denuncia tardiva non consente all'Amministrazione di avvalersi del raddoppio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini decadenziali per l'accertamento fiscale in presenza di una violazione penalmente rilevante ai sensi del d.lgs. n. 74/2000. Il raddoppio dei termini non è automatico: è subordinato al fatto che l'Amministrazione finanziaria presenti o trasmetta la denuncia di reato tributario entro la scadenza del termine ordinario per l'accertamento. Per le imposte sui redditi e per l'IVA, la denuncia deve quindi essere comunicata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure del quinto anno in caso di dichiarazione omessa.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 74/2000

    Il raddoppio non opera, qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

    La norma pone un limite temporale al raddoppio dei termini di accertamento: la denuncia del reato tributario deve essere tempestiva e non può essere presentata dopo la scadenza del termine ordinario.

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    Termine per l'accertamento delle imposte sui redditi

    Il termine ordinario per l'accertamento delle imposte sui redditi costituisce il termine entro il quale deve essere presentata o trasmessa la denuncia affinché possa operare il raddoppio.

  • Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

    Termine per gli accertamenti dell'IVA

    Anche per gli accertamenti IVA il raddoppio è subordinato alla presentazione tempestiva della denuncia penale entro la scadenza ordinaria.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni tributarie penalmente rilevanti non opera automaticamente per il solo fatto che esista un possibile reato.
  • È necessario verificare la data effettiva di presentazione o trasmissione della denuncia penale e confrontarla con la scadenza del termine ordinario di accertamento.
  • Una denuncia presentata dopo la scadenza ordinaria non può riaprire né prolungare il termine decadenziale già maturato.
  • Per una dichiarazione presentata, il termine di riferimento è il 31 dicembre del quarto anno successivo; in caso di dichiarazione omessa, il riferimento è il 31 dicembre del quinto anno successivo.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la validità dell'accertamento verificando sia la tempestività della denuncia sia la prova che l'Amministrazione l'abbia effettivamente presentata o trasmessa entro il termine previsto.

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