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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Roma, Sezione 2B

per la condanna delle parti resistenti, previo accertamento dell’illegittimità: i) del silenzio-diniego formatosi in relazione all’istanza inviata dal ricorrente in data 1.8.2025 al Comune di Monterotondo, nonché ii) della nota del 28.8.2025 con cui APM ha osteso solo parzialmente gli atti richiesti (calendario della raccolta rifiuti), all’ostensione integrale degli atti richiesti;

Giustizia amministrativa202512017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso e parziale ostensione della documentazione relativa alla gestione e al trasporto dei rifiuti presso un magazzino comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (residente interessato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ostensione del regolamento di igiene urbana, del contratto di servizio tra il Comune e APM, di eventuali contratti con operatori privati, del calendario della raccolta, degli ordini di servizio, dei titoli autorizzatori relativi al magazzino, degli atti concernenti la ricerca di un’area alternativa per il trasbordo dei rifiuti e degli studi e valutazioni sull’impatto odorigeno, acustico e ambientale delle attività. Ha dedotto che l’accesso fosse qualificabile come accesso ambientale e, comunque, di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, in ragione della prospicienza della propria abitazione rispetto al luogo delle attività, delle condizioni di insalubrità dell’aria e dell’inquinamento acustico. Il Comune ha successivamente osteso parte della documentazione, mentre APM ha mantenuto una posizione di rigetto. Il ricorrente ha quindi insistito per l’ostensione degli ordini di servizio, dei titoli relativi all’uso del magazzino, degli atti sulla ricerca di un’area alternativa e degli studi e valutazioni ambientali, chiedendo che l’amministrazione dichiarasse espressamente l’eventuale indisponibilità dei documenti.

La decisione

Il TAR ha qualificato la domanda come accesso documentale ordinario ex artt. 22 e ss. l. 241/1990, escludendo che si trattasse di accesso ambientale generalizzato. Ha rilevato che l’accesso ambientale riguarda informazioni sullo stato dell’ambiente e sui fattori incidenti su di esso, non semplicemente documenti relativi ad attività potenzialmente impattanti, e che il relativo diniego dà luogo a silenzio-inadempimento, non a silenzio-diniego. Ha riconosciuto in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla tutela della tranquillità domestica e della salute, nonché alla verifica della regolarità dell’azione amministrativa. Per il regolamento, il contratto di servizio, gli eventuali contratti con operatori privati e il calendario della raccolta, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva provveduto all’ostensione; non ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo rimasta incompleta la documentazione. Ha accolto la domanda relativa agli ordini di servizio, ritenendoli strumentali alla verifica di eventuali anomalie nella gestione del servizio e delle misure correttive adottate. Ha respinto la richiesta relativa ai titoli autorizzatori del magazzino, poiché il Comune aveva dichiarato che il locale era destinato al solo rimessaggio degli automezzi e non alla raccolta dei rifiuti, sicché non risultavano necessari titoli autorizzatori per tale attività. Ha accolto la richiesta relativa agli atti sul procedimento di ricerca di un’area alternativa e agli studi, ricerche e valutazioni comunali sull’impatto odorigeno, acustico e ambientale. Ha precisato che, ove l’amministrazione non disponga dei documenti richiesti, deve dichiararlo; qualora invece non neghi di possederli e si limiti a contestare l’interesse dell’istante, può essere condannata all’ostensione. Ha ordinato alle parti resistenti di esibire, per quanto di competenza, la documentazione non ancora ostesa entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, dichiarato improcedibile in parte e respinto nel resto; le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    L’accesso documentale richiede un interesse personale, concreto e attuale, collegato alle ragioni dell’istanza e idoneo a fondare un rapporto di strumentalità, inteso in senso ampio, tra la posizione giuridica tutelata e i documenti richiesti.

  • d.lgs. 195/2005

    Il giudice ha escluso l’applicabilità della disciplina dell’accesso ambientale generalizzato, ritenendo che la richiesta avesse a oggetto documenti e non informazioni ambientali in senso proprio.

  • art. 844 c.c.

    La tutela della tranquillità domestica, richiamata quale interesse sostanziale collegato alla vicinanza dell’abitazione alle attività di gestione dei rifiuti, concorre a integrare l’interesse giuridicamente protetto legittimante l’accesso.

Massime di principio

  • L’accesso ambientale non coincide con l’accesso a documenti relativi ad attività potenzialmente incidenti sull’ambiente: esso riguarda informazioni sullo stato dell’ambiente e sui fattori che possono modificarlo; la richiesta di documenti amministrativi concernenti tali attività resta soggetta, quando ne ricorrono i presupposti, alla disciplina dell’accesso documentale ordinario.
  • Ai fini dell’accesso documentale, l’interesse dell’istante deve essere personale, concreto e attuale, ma non deve consistere necessariamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo; è sufficiente una posizione giuridicamente tutelata e un rapporto di strumentalità, inteso in senso ampio, tra tale posizione e la documentazione richiesta.
  • La vicinanza dell’abitazione a un luogo ove si svolgono attività potenzialmente rumorose o maleodoranti, unitamente alla dedotta incidenza sulla salute e sulla tranquillità domestica, può integrare l’interesse giuridicamente rilevante e attuale per accedere agli atti funzionali a verificare la regolarità dell’attività amministrativa.
  • Gli ordini di servizio relativi alla gestione di un servizio pubblico sono ostensibili quando risultino pertinenti alla verifica di anomalie, comportamenti scorretti o misure correttive adottate nella gestione del servizio, purché l’istante dimostri il necessario interesse strumentale.
  • Se l’amministrazione non è in possesso dei documenti richiesti deve dichiararlo espressamente. Se, invece, non nega di possedere la documentazione e contesta soltanto la legittimazione o l’interesse all’accesso, l’erroneo diniego può comportare la condanna all’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleRifiuti
RamiAccesso e trasparenzaAmbiente
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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