Sentenza n. 3183/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Lecco, Sez. Lavoro, pubblicata in data 08.05.2025, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di ferie non godute, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per ferie non godute e festività soppresse
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale ordinario aveva riconosciuto il suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 7.668,85, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'adozione delle misure esecutive entro sessanta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio è emerso che il titolo era stato notificato via PEC all'indirizzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco e, per altro profilo, a un indirizzo tratto dal Registro IPA. Il Collegio ha rilevato d'ufficio il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo non risultava notificato al domicilio digitale corretto del Ministero debitore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice. Tale termine consente all'amministrazione di avviare e concludere il procedimento contabile per il pagamento spontaneo prima dell'attivazione dell'esecuzione giudiziale. Quando la notificazione è effettuata via PEC, grava sul creditore l'onere di individuare il corretto domicilio digitale secondo i pubblici elenchi normativamente previsti. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it quale domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari, non erano validi né l'indirizzo PEC dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, che non era il soggetto debitore indicato nel titolo, né l'indirizzo estratto dal Registro IPA. Il Registro IPA può essere utilizzato soltanto quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. La notificazione irregolare non aveva quindi fatto decorrere il termine di 120 giorni e l'azione di ottemperanza era stata proposta prematuramente. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro; il termine decorre soltanto da una valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
Individua i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni telematiche e consente il ricorso al Registro IPA, con carattere residuale, solo quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
Rende valida la notificazione alle pubbliche amministrazioni presso l'indirizzo individuato secondo l'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179/2012, senza equiparare autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'esecuzione di un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata ordinaria.
- Il termine di 120 giorni decorre solo dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione effettivamente debitrice, secondo il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi normativamente individuati.
- Quando l'amministrazione ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata a tale indirizzo; non è validamente sostitutivo l'indirizzo di un'articolazione periferica diversa dall'amministrazione condannata.
- Il domicilio digitale tratto dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto in via residuale, quando l'amministrazione non abbia comunicato un proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo a un indirizzo PEC diverso da quello prescritto non fa decorrere il termine dilatorio previsto per il pagamento spontaneo e rende inammissibile, per prematurità, il successivo giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →