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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14745/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento dell'ICI relativa agli anni 2009 e 2010 in favore del Comune. La contribuente aveva impugnato la cartella, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso; in sede di revocazione, la decisione sfavorevole era stata confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 58 d.lgs. 546/1992, assumendo che i giudici d'appello non avessero considerato la presunta irregolarità del procedimento notificatorio degli atti impositivi; (2) omesso esame di un fatto decisivo, poi riqualificato come violazione di legge, sostenendo l'inammissibilità delle nuove prove documentali prodotte in appello nel processo tributario ex art. 58 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata esponeva in modo sufficiente la ratio decidendi sulla ritualità della notificazione degli atti impositivi, con riferimento alla prova dell'invio delle comunicazioni di avvenuto deposito. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, norma speciale che prevale sulla disciplina generale dell'art. 345 c.p.c.; tale facoltà vale anche per la produzione dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del modello legale di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato quale norma sulla struttura della sentenza e sul requisito della motivazione sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È richiamato quale disposizione speciale sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    La Corte ribadisce che consente la produzione di nuovi documenti anche in appello nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura viene riqualificata come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura sul secondo motivo viene riqualificata come violazione di legge.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Esprime il principio di specialità del processo tributario rispetto alla disciplina processuale civile ordinaria.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello non si applica nel processo tributario per effetto della disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per distinguere tra eccezioni nuove, precluse, e mera difesa documentale, ammessa in appello.

  • art. 24 Cost.

    La Corte costituzionale è richiamata per escludere che l'ammissibilità di nuove prove in appello violi il diritto di difesa o il doppio grado di giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o ne impedisce il controllo logico-giuridico; non ricorre quando la sentenza espone in modo sufficiente la ragione decisoria.
  • Nel processo tributario, per effetto del principio di specialità, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la parte era rimasta contumace, perché l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 prevale sulla disciplina generale dell'art. 345 c.p.c.
  • La producibilità in appello dell'atto impositivo notificato è consentita come mera difesa documentale volta a contrastare le ragioni del ricorso, e non integra un'eccezione in senso stretto soggetta al divieto di novità.
  • La disciplina delle preclusioni probatorie nel processo tributario non viola di per sé il diritto di difesa o il principio del doppio grado, poiché la facoltà di produrre documenti in appello è una scelta discrezionale del legislatore e vale per entrambe le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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