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Sentenza

Sentenza n. 6525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 01023/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 1023/2025 che aveva respinto il ricorso contro la proposta e il decreto di destituzione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR sotto tre profili. In primo luogo deduceva la violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari e l'insufficienza della motivazione, sostenendo che gli artt. 7 del d.P.R. n. 737/1981 e 13 del d.P.R. n. 782/1985 avrebbero individuato soltanto genericamente il potere sanzionatorio, senza descrivere in modo sufficientemente specifico le condotte punibili. Assumeva inoltre che gli atti disciplinari non avessero spiegato adeguatamente in che modo i fatti contestati avessero violato il senso dell'onore, il senso morale e i doveri assunti con il giuramento. In secondo luogo deduceva travisamento dei fatti, inattendibilità delle persone offese e lacunosità dell'istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione si fosse basata sugli accertamenti del procedimento penale, conclusosi con archiviazione, e in particolare su un riconoscimento fotografico successivamente smentito da una delle persone offese. In terzo luogo lamentava la sproporzione della destituzione, la violazione dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 e l'eccesso di potere per contraddittorietà, sostenendo che la scelta della sanzione più grave avrebbe dovuto essere sottoposta a un controllo di idoneità, necessità e adeguatezza e avrebbe richiesto una motivazione specifica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto adeguatamente motivati sia la deliberazione del Consiglio di disciplina sia il decreto di destituzione: gli atti ricostruivano i fatti oggetto del procedimento penale, le denunce delle due minorenni, lo svolgimento del procedimento disciplinare, le difese dell'incolpato, i precedenti disciplinari e penali e le ragioni per cui la condotta era stata ritenuta incompatibile con i doveri d'ufficio, il giuramento e il senso morale. Il Collegio ha affermato che la violazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 782/1985 integra violazione dei doveri discendenti dal giuramento e può, da sola, giustificare la destituzione. L'archiviazione penale, motivata dall'irrilevanza penale della condotta e non dall'estraneità dell'interessato ai fatti, non impediva la valutazione disciplinare autonoma. La condotta sessuale tenuta in presenza di minorenni è stata ritenuta contraria alla correttezza, al senso morale e al pubblico bene, anche se non penalmente rilevante. La precedente condanna per fatti analoghi dimostrava inoltre la reiterazione e la recidiva. Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la raccomandata prodotta in appello, poiché volta a introdurre una testimonianza senza richiesta di ammissione della prova testimoniale e senza osservanza delle forme previste dall'art. 63, comma 3, c.p.a. Ha comunque ritenuto attendibili gli elementi raccolti nel procedimento penale, valorizzando il riconoscimento effettuato dalle persone offese, l'assenza di prova contraria e le immagini delle telecamere che documentavano il passaggio dell'autovettura dell'appellante nel luogo e nell'orario indicati. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto proporzionata la destituzione, considerata la natura della condotta, la minore età delle persone offese, la reiterazione e il precedente trattamento sanzionatorio meno grave, che aveva già offerto all'interessato una possibilità di ravvedimento. La scelta della sanzione, espressione di discrezionalità amministrativa, non presentava manifesta irragionevolezza o illogicità tale da consentire l'annullamento. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. n. 737/1981

    “1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; … 6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari”

    La disposizione contempla la destituzione per mancanza del senso dell'onore o morale, grave contrasto con i doveri del giuramento e reiterazione delle infrazioni o persistente condotta riprovevole.

  • art. 1, comma 2, d.P.R. n. 737/1981

    È richiamato quale parametro del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • artt. 19, 20 e 21 d.P.R. n. 737/1981

    Sono richiamati nel decreto di destituzione, secondo quanto emerge dalla sentenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 782/1985

    “Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.”

    La violazione dei doveri di correttezza, irreprensibilità e rispetto del decoro dell'Amministrazione integra violazione dei doveri discendenti dal giuramento e può fondare la destituzione.

  • art. 2 d.P.R. n. 782/1985

    È richiamato quale disposizione che rinvia alla formula del giuramento prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 3/1957.

  • art. 11 d.P.R. n. 3/1957

    “essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene”

    La formula del giuramento comprende l'impegno ad adempiere ai doveri d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e del pubblico bene.

  • art. 63, comma 3, c.p.a.

    La prova testimoniale deve essere ordinata dal giudice su richiesta della parte, con indicazione dei testimoni e dei capitoli, e deve essere assunta nelle forme previste dal codice di procedura civile; una dichiarazione privata prodotta in giudizio non può sostituire tali forme.

  • art. 257-bis c.p.c.

    È richiamato per le forme di assunzione scritta della prova testimoniale, non rispettate nella produzione documentale dell'appellante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La violazione dei doveri di correttezza, irreprensibilità e tutela del decoro dell'Amministrazione previsti per il personale della Polizia di Stato integra violazione dei doveri discendenti dal giuramento e può fondare autonomamente la destituzione, quando la condotta sia gravemente incompatibile con le funzioni esercitate.
  • L'archiviazione del procedimento penale per irrilevanza penale del fatto, e non perché l'interessato non lo abbia commesso, non impedisce all'Amministrazione di utilizzare gli elementi acquisiti in sede penale nell'autonomo procedimento disciplinare, né di attribuire ai fatti una rilevanza disciplinare distinta da quella penale.
  • La destituzione del dipendente di polizia può essere ritenuta proporzionata quando la condotta, valutata anche alla luce della minore età delle persone offese, comprometta gravemente il prestigio e il vincolo fiduciario con l'Amministrazione e sia aggravata dalla reiterazione di comportamenti analoghi dopo una precedente sanzione meno grave.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla scelta della sanzione disciplinare, espressione di discrezionalità amministrativa, resta estrinseco e consente l'annullamento soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento.
  • Nel processo amministrativo una dichiarazione privata prodotta dalla parte non può introdurre validamente una prova testimoniale o sostituire la ritrattazione del testimone, se la prova non è stata richiesta e ammessa dal giudice e assunta nelle forme previste dall'art. 63, comma 3, c.p.a. e dall'art. 257-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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