Cassazione Penale, Ordinanza n. 18533/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di due imputati: uno per i capi A, B, C, D e G dell'imputazione, l'altra per il capo O. In cassazione, il primo ricorrente deduceva inosservanza dell'art. 54, comma terzo, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo di avere sottoscritto certificati falsi in stato di necessità e quindi in presenza di una causa di giustificazione. La seconda ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento probatorio, contestando che la sua responsabilità potesse essere affermata sulla base della documentazione relativa al sinistro rinvenuta sul suo scrittoio e di alcuni messaggi tra soggetti coinvolti, che i giudici di merito avevano interpretato come riferiti a lei. Entrambi i ricorsi miravano, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio e la tenuta logica della motivazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto infondata la censura sullo stato di necessità perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'assenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona e la riconducibilità della condotta a leggerezza o superficialità, escludendo una seria coazione psicologica o fisica. Quanto alla seconda, ha ritenuto inammissibili le doglianze perché volte a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio in presenza di doppia conforme e perché la motivazione di merito era sorretta da plurimi elementi convergenti, non illogici e quindi non censurabili in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La causa di giustificazione dello stato di necessità è esclusa quando manchino un pericolo attuale di danno grave alla persona e una situazione di vera coazione, non essendo sufficiente una mera pressione o insistenza altrui.
art. 54 c.p.
La Corte richiama i presupposti della scriminante e afferma che, nel caso concreto, non ricorrevano.
Massime di principio
- La censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione di merito, quando quest'ultima sia congrua e logica.
- Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona e una situazione di effettiva costrizione; non è configurabile se l'agente avrebbe potuto attivarsi per chiedere soccorso alle autorità.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla motivazione è particolarmente ristretto e non consente una nuova valutazione del compendio probatorio.
- L'illogicità della motivazione non può essere dimostrata isolando singoli indizi o elementi probatori e svalutandoli separatamente; occorre considerare la loro valutazione complessiva e convergente.
- L'interpretazione del contenuto di messaggi o di altri elementi indiziari, se non manifestamente illogica, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18472/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18476/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18478/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18479/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18480/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_penale · 16 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18481/2025 del 16/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →