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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25852/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la rideterminazione della pena. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello, in sede esecutiva, aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena di due anni, otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, già irrogata con sentenza irrevocabile del G.u.p. del Tribunale di Brindisi. Con l'incidente di esecuzione la ricorrente ha sostanzialmente riproposto una doglianza già svolta nel giudizio di cognizione, lamentando l'illegalità del trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata specificazione della pena base in relazione al limite edittale della fattispecie contestata. La Corte ha rilevato però che nel giudizio di merito tale profilo era già stato escluso e che, dalla sentenza presupposta, non emergeva un vizio di motivazione sul discostamento dalla misura edittale, anche perché la questione era già stata devoluta in appello, dove era stata ritenuta congrua la pena base in considerazione del ruolo della ricorrente e del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione non è ammissibile riproporre, in termini sostanzialmente identici, una censura già dedotta e valutata nel giudizio di cognizione, quando non emergano elementi nuovi idonei a dimostrare l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
  • La mancanza, nella sentenza presupposta, di una espressa formula che indichi la corrispondenza della pena base al minimo o al limite edittale non integra di per sé un vizio decisivo, se dal complesso della motivazione risulta comunque comprensibile la ragione della determinazione sanzionatoria e non è dimostrato un effettivo scostamento illegittimo.
  • La contestazione sulla misura della pena base, ove già scrutinata nei gradi di merito, non può essere recuperata in sede esecutiva come mezzo surrettizio di riesame del giudicato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione della sanzione processuale prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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