Sentenza n. 1002/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica-Direzione generale valutazioni ambientali di concerto con il Ministero della cultura-Soprintendenza speciale per il PNRR prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000095.03-03-2025, pubblicato il 3 marzo 2025 e notificato alla ricorrente in data 7 marzo 2025; - del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 544 del 19 dicembre 2024; - del parere del Ministero della cultura-Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 1984-P del 24 gennaio 2025 acquisito al prot. MASE 13158 del 27 gennaio 2025 e di ogni altro atto a essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nei limiti dell''interesse dedotto in giudizio. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Azienda agricola Morelli Mario : decreto M.A.S.E. n. 00095/2025 e provvedimenti presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un impianto eolico e parere negativo del Ministero della Cultura reso nel procedimento di VIA
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto MASE di VIA negativa, il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il parere negativo del Ministero della Cultura, deducendo: violazione delle regole sul procedimento di VIA, difetto di istruttoria, travisamento e mancata considerazione della documentazione integrativa; motivazione apparente, insufficiente e illogica circa le incompatibilità ambientali e l’impossibilità di superarle mediante prescrizioni o modifiche progettuali; omessa valutazione della memoria partecipativa depositata il 7 febbraio 2025; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte del Ministero della Cultura; tardività del parere ministeriale paesaggistico e conseguente necessità di attivare il procedimento di devoluzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la composizione del contrasto tra le amministrazioni; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e del favor per gli impianti da fonti rinnovabili. Il proprietario di terreni interessati dal progetto ha depositato una memoria di costituzione come controinteressato pretermesso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo, tra l’altro, carenze documentali originarie, irregolarità delle integrazioni, frazionamento artificioso dell’impianto, nullità o incompetenza dei tecnici incaricati, violazioni del QTRP regionale e non idoneità dell’area.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di costituzione del controinteressato pretermesso, perché non notificata a tutte le parti intimate come richiesto dagli artt. 28 e 50 c.p.a. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, poiché non notificato a tutti i soggetti evocati in giudizio dalla ricorrente. Il giudice ha escluso l’integrazione del contraddittorio, ritenendo che l’art. 42 c.p.a. imponga al ricorrente incidentale la notificazione immediata a tutte le controparti del ricorso principale. Nel merito, il ricorso principale è stato accolto per quanto di ragione. Il parere del Ministero della Cultura era stato reso oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006. Secondo il TAR, la tardività non determina silenzio-assenso né inefficacia automatica del parere, ma imponeva di considerarlo nell’ambito del procedimento pluristrutturato e di attivare, in presenza del contrasto con la Commissione tecnica del MASE, la procedura di devoluzione al Consiglio dei Ministri prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988. Il MASE non poteva quindi recepire il parere tardivo del MiC come elemento paralizzante e adottare direttamente il diniego di VIA. È stata inoltre accolta la censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto da parte del MiC. L’esclusione dell’art. 10-bis per il provvedimento conclusivo di VIA del MASE non esclude, secondo il TAR, l’applicazione della garanzia partecipativa al parere negativo del MiC, soprattutto quando esso si fondi su molteplici criticità tecniche e progettuali potenzialmente suscettibili di chiarimenti o modifiche. La violazione è stata ritenuta sostanziale e non meramente formale. Il TAR ha annullato il decreto MASE e il parere MiC nei limiti delle censure accolte, facendo salvo il riesercizio del potere. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006
"tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori"
Disciplinano il procedimento di VIA, i termini per l’espressione dei pareri e l’adozione del provvedimento; i termini sono qualificati come perentori.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
"Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni"
Configura un procedimento pluristrutturato nel quale il MASE adotta il provvedimento di VIA previo concerto del Ministero della Cultura, da rendere entro venti giorni.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
"tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori"
La perentorietà dei termini della VIA impedisce di applicare automaticamente l’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990 agli atti di assenso tardivi.
art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988
"può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni"
È lo strumento per risolvere il contrasto tra valutazioni espresse da amministrazioni statali equiordinate nel procedimento di VIA.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve precedere il parere negativo del Ministero della Cultura quando questo introduca criticità tecniche e progettuali suscettibili di chiarimenti o modifiche; la sua omissione è vizio sostanziale.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
"atti di assenso comunque denominati, adottati dopo la scadenza dei termini"
Non trova applicazione, secondo il TAR, ai termini del procedimento di VIA, poiché l’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006 qualifica espressamente tali termini come perentori senza richiamare la disposizione.
artt. 28, comma 1, 42 e 50 c.p.a.
Il controinteressato pretermesso deve notificare l’atto di intervento a tutte le parti intimate. Il ricorrente incidentale deve notificare il ricorso a tutti i soggetti evocati nel giudizio principale; l’omessa notificazione non è sanabile mediante integrazione del contraddittorio.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato deve essere rifuso, pur in presenza di compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA caratterizzato dal concorso del MASE e del Ministero della Cultura, i pareri delle amministrazioni coinvolte sono espressione di competenze sostanzialmente equiordinate; in caso di contrasto, l’amministrazione procedente non può attribuire al parere del Ministero della Cultura un effetto di veto, ma deve attivare il procedimento di devoluzione al Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988.
- La tardiva espressione del parere del Ministero della Cultura nel procedimento di VIA non produce automaticamente silenzio-assenso né rende il parere tamquam non esset; tuttavia, il parere tardivo non può impedire la devoluzione al Consiglio dei Ministri della questione di contrasto tra amministrazioni equiordinate.
- L’esclusione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per il provvedimento conclusivo di VIA non esclude l’obbligo di preavviso di rigetto con riguardo al parere negativo del Ministero della Cultura, quando tale parere incida autonomamente sulla decisione e introduca criticità tecniche o progettuali suscettibili di chiarimenti, approfondimenti o modifiche.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è sostanzialmente invalidante, e non meramente formale, quando l’apporto partecipativo del privato avrebbe potuto incidere sulla valutazione delle criticità progettuali e sulla definizione dell’esito del procedimento.
- Il controinteressato pretermesso che intenda intervenire deve notificare l’atto di intervento a tutte le parti intimate e depositarlo nei termini di legge; il solo deposito della memoria non è sufficiente.
- Il ricorso incidentale deve essere notificato a tutti i soggetti destinatari della notificazione del ricorso principale, indipendentemente dalla loro costituzione o dalla successiva verifica della loro legittimazione passiva; l’omessa notificazione non può essere sanata mediante integrazione del contraddittorio.
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