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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22802/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida adottato a seguito di sentenza penale definitiva per guida in stato di ebbrezza aggravata. Il destinatario dell'atto ha contestato in giudizio soprattutto il momento di decorrenza della revoca, sostenendo che non dovesse farsi decorrere dalla data di notifica del provvedimento, ma dal diverso momento dell'accertamento del fatto-reato o comunque dall'adozione dell'atto; in via subordinata ha chiesto di considerare il periodo in cui la patente era già rimasta sospesa per il medesimo fatto. In appello, l'amministrazione ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione dell'art. 219, comma 3-ter, cod. strada e dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza per avere escluso lo scomputo del c.d. presofferto; censura sulla regolazione delle spese; questione di legittimità costituzionale della medesima norma per asserita mancanza di previsione dello scomputo del presofferto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti dell'impugnazione relativa alla decorrenza della revoca della patente. Ha chiarito che occorre distinguere tra: a) efficacia della revoca, che coincide con l'adozione del provvedimento amministrativo conseguente a condanna penale definitiva; b) diverso problema del computo del termine triennale per conseguire una nuova patente, tema non decisivo nella specie. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando illegittimo il provvedimento nella parte in cui faceva decorrere la revoca dalla data di notificazione anziché da quella di adozione dell'atto. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili per il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 3-ter, d.lgs. n. 285/1992

    "Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222"

    la Corte distingue il termine triennale per conseguire una nuova patente dal diverso momento di efficacia della revoca; il presofferto attiene solo al primo profilo e non alla decorrenza dell'efficacia del provvedimento

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere nel merito

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro di costituzionalità e come principio evocato dal ricorrente, ma il motivo costituzionale viene assorbito

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel prospettare la questione di legittimità costituzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel prospettare la questione di legittimità costituzionale

Massime di principio

  • Quando una revoca della patente consegue a condanna penale definitiva per violazioni del codice della strada, l'efficacia della revoca decorre dall'adozione del provvedimento amministrativo e non dalla sua notificazione all'interessato.
  • Il tema del c.d. presofferto riguarda il diverso profilo del computo del termine per conseguire una nuova patente, non quello dell'efficacia della revoca già disposta; i due piani non vanno confusi.
  • Se la questione di diritto è già stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e non presenta particolare rilevanza, non sussistono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciarsi direttamente nel merito.
  • In presenza di un accoglimento solo parziale e di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sulla questione principale, è possibile disporre la compensazione delle spese di merito e dichiarare irripetibili quelle del giudizio di cassazione per la parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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