Sentenza n. 2271/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione della ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS-“O. -OMISSIS- – L. -OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione; (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-4, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la nota del 3.04.2025 con cui l’I.T.T.S. “O. -OMISSIS- – L. -OMISSIS-” ha comunicato alla ricorrente le date degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione resa negli atti di causa secondo cui la ricorrente non aveva più interesse alla definizione del ricorso. Applicando gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure rivolte agli atti scolastici. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Atto impugnato: assegnazione della ricorrente a una specifica istituzione scolastica per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 2024/2025, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento, di data ed estremi non indicati, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna l'ha assegnata a una determinata scuola per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, oltre che delle circolari ministeriali relative alle modalità di presentazione delle domande e alla formazione delle commissioni, del decreto ministeriale sull'esame di Stato e della comunicazione concernente le date degli esami preliminari. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio quando sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell'ambito della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli istituti scolastici interessati.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice deve dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e definire il giudizio senza esaminare il merito delle censure.
- In caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la natura della controversia lo giustifica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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