Cassazione Penale, Sentenza n. 22042/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 240 cod. pen. Il ricorrente ha censurato la pronuncia di confisca di due telefoni cellulari e relative SIM disposta dal Tribunale in sede di patteggiamento, lamentando la mancata esplicitazione della pertinenzialità di tali beni rispetto al reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio contestatogli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la confisca sia misura facoltativa ex art. 240 cod. pen., il Tribunale di Crotone abbia fornito motivazione sufficiente, anche se sintetica e in forma implicita tipica della sentenza di patteggiamento, affermando che i beni costituivano "corpo del reato" o comunque servirono o furono destinati a commettere il reato. La Corte ha considerato congrua la valutazione del giudice di merito in rapporto all'entità del traffico e allo spessore criminale dell'imputato, ritenendo provato in modo congruo l'utilizzo dei due telefoni per commettere il delitto. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
"Detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope"
Indica il reato contestato (detenzione di cocaina a fini di spaccio) cui si riferisce la sentenza di patteggiamento
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di motivazione: la censura dedotta riguarda l'adeguatezza della motivazione nei provvedimenti del giudice
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Prevede regole sulla motivazione nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il ricorrente invoca tale disposizione per contestare la scarsità motivazionale della confisca
Codice penale, art. 240
Consente la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; è misura facoltativa, per cui il giudice di merito deve motivare le ragioni della confisca, anche in caso di patteggiamento
Giurisprudenza citata: Sez. U., n. 9149 del 03/07/1996 (Chabni)
Richiamata per la definizione di "profitto" come lucro, ossia vantaggio economico ricavato dalla commissione del reato
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 (Rhameni)
Sottolinea l'obbligo di motivazione del giudice quando si dispone la confisca anche nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- La confisca ex art. 240 cod. pen. è facoltativa: il giudice deve motivare la scelta di confiscare beni specifici, anche in caso di patteggiamento.
- Nelle sentenze di patteggiamento la motivazione può essere sintetica e anche implicita, purché risulti congruamente il nesso di pertinenzialità o l'uso del bene per la commissione del reato; la Corte tollera motivazioni implicite se dalla decisione emerge logicamente il collegamento.
- Per beni come telefoni cellulari la confisca può essere legittima se emerge, in modo congruo, che sono stati utilizzati per l'attività di spaccio (es. per l'entità del traffico, riscontri investigativi, profilo delittuoso dell'imputato).
- La difesa che contesta la confisca deve mirare a dimostrare l'assenza di qualsiasi collegamento concreto e documentato tra il bene e il reato, chiedendo motivazione puntuale e, se necessario, la restituzione.
- Per il pubblico ministero e il giudice di merito è utile indicare espressamente gli elementi fattuali che collegano il bene al reato (contatti, contenuti, riscontri investigativi, continuità nell'uso) per rendere la confisca meno vulnerabile a impugnazioni per carenza motivazionale.
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità verifica la congruità e la sufficienza della motivazione più che l'esaustività: una valutazione logica e coerente del nesso può essere ritenuta adeguata.
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