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Sentenza

Sentenza n. 3071/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, n. 1760/2025

Giustizia amministrativa202601373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, n. 1760/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, n. 1760/2025, notificata al Ministero il 19 settembre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 7 gennaio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era divenuta definitiva per mancata impugnazione e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero, la penalità di mora in favore della ricorrente, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre precisato le modalità di liquidazione e presentazione del compenso del commissario e gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'esperimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale azionato, con estensione delle medesime modalità previste per il personale di ruolo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo, la sua mancata impugnazione è attestata documentalmente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un titolo esecutivo chiaro e di un'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e sino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002; la relativa parcella deve essere presentata entro il termine di decadenza decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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