Sentenza n. 702/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento previa adozione di idonee misure cautelari, - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 19 dicembre 2025; - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sulla richiesta di accoglienza presentata dal ricorrente con conseguente condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla predetta istanza e a riconoscere al ricorrente, richiedente asilo senza dimora, l’immediato accesso al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel giugno 2023 e titolare di un permesso di soggiorno provvisorio rilasciato il 19 gennaio 2026, aveva presentato il 19 dicembre 2025 un’istanza per essere inserito nel sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015. La Prefettura non aveva adottato alcun provvedimento. È stato quindi dedotto il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere e l’immediato accesso al sistema di accoglienza. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato il provvedimento con cui il ricorrente era stato ammesso, dall’8 marzo 2026, alle misure di accoglienza presso un CAS della provincia competente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento sopravvenuto di ammissione al CAS aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Quanto alle spese, pur ritenendo applicabile in astratto la regola della soccombenza a carico dell’Amministrazione, il Collegio ha disposto nulla sulle spese del giudizio, richiamando l’orientamento secondo cui l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla soccombenza di un’Amministrazione statale. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore il compenso richiesto, già dimidiato, oltre rimborso forfettario, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina il sistema delle misure di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale; l’ammissione sopravvenuta del ricorrente ha integralmente soddisfatto la sua pretesa.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile alla soccombenza di un’Amministrazione statale, sicché non è stata disposta la rifusione delle spese a favore dello Stato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale base per l’oscuramento delle generalità della parte.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della domanda.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto elimina l’interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio, senza che il giudice debba sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione sostanziale spettante all’autorità competente.
- L’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, secondo l’interpretazione richiamata, non trova applicazione quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale; in tale ipotesi il giudice può disporre nulla sulle spese del giudizio, ferma la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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