Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 13/E del 26/03/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto della legge di stabilità 2015, il cinque per mille IRPEF diventa stabile dal 2015 in poi, mantenendo finalità, soggetti beneficiari, modalità di accesso, pubblicazione degli elenchi e criteri di riparto già previsti dalla disciplina vigente. Vengono riepilogati gli adempimenti annuali per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, i termini di iscrizione e di presentazione delle dichiarazioni sostitutive, le regole di regolarizzazione entro il 30 settembre e le modalità di controllo e pubblicazione degli elenchi. La circolare dedica inoltre un approfondimento alle organizzazioni non governative alla luce della riforma della cooperazione internazionale e conferma la necessità di iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS per conservare la qualifica e l’accesso al beneficio.

Cinque per mille IRPEF 2015 e successivi: conferma dell’istituto e procedure per enti del volontariato e ASD

Contributo del cinque per mille IRPEF per il 2015 e successivi

La circolare illustra la disciplina applicabile al cinque per mille dell’IRPEF a seguito della legge di stabilità 2015, che ne conferma la validità per l’esercizio finanziario 2015 e per quelli successivi. L’istituto viene così stabilizzato, pur restando invariati finalità, soggetti beneficiari, modalità di accesso, criteri di riparto e pubblicazione degli elenchi già previsti dalla normativa precedente.

Quadro normativo e stabilizzazione dell’istituto

L’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che per il 2015 e gli anni successivi si applichino le regole contenute nell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 e nel DPCM 23 aprile 2010. La circolare evidenzia che la stabilità dell’istituto comporta una programmazione annuale della spesa pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 2015, con possibilità di riportare all’esercizio successivo le somme non utilizzate entro il 31 dicembre.

La norma introduce inoltre un profilo nuovo in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite, rinviando a un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, che dovrà definire:

  • le modalità di redazione del rendiconto;
  • le modalità di recupero delle somme in caso di violazione degli obblighi di rendicontazione;
  • le modalità di pubblicazione degli elenchi degli enti beneficiari e degli importi;
  • le modalità di pubblicazione dei rendiconti trasmessi.

Enti del volontariato: soggetti ammessi

Per gli enti del volontariato, la circolare conferma le categorie già previste dalla disciplina sul cinque per mille e fornisce chiarimenti specifici sulle organizzazioni non governative dopo la riforma della cooperazione internazionale introdotta dalla legge n. 125 del 2014.

Possono accedere al beneficio:

  • le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, incluse quelle che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato e le associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero dell’Interno, purché iscritti nell’Anagrafe delle ONLUS come ONLUS parziali;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge n. 266 del 1991;
  • le ONG di cui alla legge n. 125 del 2014, già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
  • le cooperative sociali e i consorzi di cooperative con base sociale composta al 100% da cooperative sociali;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
  • le associazioni e fondazioni di diritto privato iscritte nel registro delle persone giuridiche, operanti senza scopo di lucro negli stessi settori delle ONLUS.

Organizzazioni non governative e iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS

La circolare richiama la risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015 e precisa che le ONG già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987, alla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2014, per conservare la qualifica di ONLUS devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS. Non è necessario adeguare statuti o atti costitutivi ai requisiti dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

La circolare chiarisce anche che tali soggetti costituiscono, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS, una categoria "ad esaurimento" e mantengono le agevolazioni fiscali riconosciute alle ONLUS, inclusa la possibilità di accedere al cinque per mille e di ricevere erogazioni liberali deducibili o detraibili per i soggetti eroganti.

È inoltre previsto un regime transitorio: per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2014, o fino all’avvenuta iscrizione, restano validi gli effetti del precedente riconoscimento di idoneità. Ciò consente alle ONG già inserite negli elenchi del MAECI di continuare ad accedere al cinque per mille anche prima dell’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS, fermo restando che l’erogazione avverrà solo dopo l’avvenuto inserimento.

Associazioni sportive dilettantistiche: requisiti di accesso

Per le associazioni sportive dilettantistiche, la circolare ribadisce i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio. Devono risultare:

  • costituite ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002;
  • in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  • affiliate a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  • dotate di un settore giovanile;
  • impegnate in via prevalente nell’avviamento e formazione allo sport di giovani sotto i 18 anni, oppure nell’avviamento alla pratica sportiva di persone di almeno 60 anni, o di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Procedura di ammissione: domanda e dichiarazione sostitutiva

La procedura di ammissione si svolge annualmente per ciascun esercizio finanziario. La domanda di iscrizione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti abilitati o tramite intermediari abilitati, entro il termine del 7 maggio di ciascun anno. Per l’esercizio finanziario 2015, il canale telematico è stato aperto il 26 marzo 2015.

Entro il 30 giugno, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda. Per gli enti del volontariato, la dichiarazione va trasmessa secondo le modalità indicate dalla circolare n. 6/E del 2013, quindi con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Per le ASD, l’invio va effettuato all’ufficio CONI competente per territorio.

La circolare sottolinea che la dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille. Inoltre, la procedura telematica consente di stampare un modello precompilato della dichiarazione, che deve essere completato nei campi mancanti dall’ente interessato.

Regolarizzazione tardiva e sanzione

Resta ferma la possibilità, per tutti gli enti destinatari del beneficio, di regolarizzare la posizione entro il 30 settembre, in base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012. La regolarizzazione è ammessa per:

  • domanda di iscrizione non presentata nei termini;
  • dichiarazione sostitutiva non presentata nei termini;
  • dichiarazione sostitutiva presentata senza allegare il documento di identità del legale rappresentante.

La regolarizzazione è possibile solo se i requisiti sostanziali per l’ammissione erano già presenti alla scadenza ordinaria. È richiesto il versamento di una sanzione pari a 258 euro mediante modello F24, con codice tributo 8115, senza possibilità di compensazione.

Controlli e pubblicazione degli elenchi

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sono affidati, per gli enti del volontariato, alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate e, per le associazioni sportive dilettantistiche, agli uffici CONI che ricevono la dichiarazione.

L’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli elenchi relativi al cinque per mille, compresi quelli gestiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero della Salute, dal CONI, dal Ministero dell’Interno e, per gli esercizi successivi al 2012, anche quello trasmesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. In particolare pubblica:

  • l’elenco dei soggetti iscritti, distinti per categoria;
  • l’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle ASD, con eventuali correzioni anagrafiche;
  • gli elenchi degli enti iscritti a seguito delle istanze di regolarizzazione;
  • gli elenchi degli ammessi e degli esclusi per ciascuna categoria, con le scelte attribuite e i relativi importi;
  • l’elenco generale degli enti ammessi presenti in almeno una categoria, con indicazione della categoria o delle categorie di ammissione, delle scelte ricevute e dell’importo spettante.

Gli enti del volontariato e le ASD possono chiedere la correzione di errori relativi a denominazione o sede risultanti negli elenchi pubblicati entro il 14 maggio, presentando istanza alla Direzione regionale competente entro il 20 maggio. La correzione avviene tramite i modelli AA7/10 per i titolari di partita IVA e AA5/6 per i non titolari di partita IVA.

Scadenze annuali

La circolare riepiloga i termini principali della procedura annuale:

  • 7 maggio: iscrizione telematica all’Agenzia delle entrate;
  • 14 maggio: pubblicazione dell’elenco degli enti iscritti;
  • 20 maggio: termine per le richieste di correzione degli errori di iscrizione;
  • 25 maggio: pubblicazione dell’elenco aggiornato;
  • 30 giugno: invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato;
  • 30 settembre: termine per la regolarizzazione della domanda e/o delle integrazioni documentali.

Per i termini che cadono di sabato o in giorno festivo, trova applicazione la proroga al primo giorno lavorativo successivo prevista dal DPCM 20 aprile 2012.

Rinvii e precedenti chiarimenti

La circolare richiama, inoltre, la normativa e i precedenti documenti di prassi rilevanti in materia, tra cui le circolari e risoluzioni già emanate sul cinque per mille, confermando che restano validi i chiarimenti precedenti salvo quanto innovato, in particolare, sulla futura disciplina della rendicontazione rinviata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 154.

Punti principali

Stabilizzazione del cinque per mille dal 2015

L’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 rende applicabili in modo stabile, per l’esercizio finanziario 2015 e per i successivi, le disposizioni sul riparto del cinque per mille dell’IRPEF. Restano ferme finalità, categorie di beneficiari, modalità di accesso e pubblicazione degli elenchi, nonché i criteri di erogazione. È prevista una spesa annua di 500 milioni di euro dal 2015, con possibilità di utilizzo nell’esercizio successivo delle somme non impiegate entro il 31 dicembre.

Enti del volontariato: categorie ammesse e ONG

Sono confermate le categorie di enti del volontariato che possono accedere al beneficio: ONLUS iscritte all’Anagrafe, incluse quelle operanti nella cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale iscritti come ONLUS parziali; organizzazioni di volontariato; ONG già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 e inserite nell’elenco del MAECI; cooperative sociali e loro consorzi; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri; associazioni e fondazioni di diritto privato iscritte nel registro delle persone giuridiche che operano senza lucro negli stessi settori delle ONLUS. Per le ONG, la circolare chiarisce che, a seguito della legge n. 125/2014, occorre l’istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS per mantenere la qualifica, senza obbligo di adeguamento statutario, e che fino all’iscrizione restano validi gli effetti del riconoscimento pregresso.

Associazioni sportive dilettantistiche: requisiti di accesso

Le ASD devono essere costituite ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289/2002, avere il riconoscimento ai fini sportivi del CONI, essere affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti, disporre di un settore giovanile e svolgere in via prevalente attività di avviamento e formazione allo sport per minori di 18 anni, oppure attività per persone di almeno 60 anni o per soggetti svantaggiati.

Procedura annuale di iscrizione e dichiarazione sostitutiva

L’ammissione al beneficio deve essere richiesta ogni anno per ciascun esercizio finanziario. La domanda di iscrizione va presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, dal canale aperto per l’anno di riferimento fino al 7 maggio; per il 2015 l’apertura del canale è fissata al 26 marzo 2015. La dichiarazione sostitutiva, con copia del documento del legale rappresentante, va trasmessa entro il 30 giugno: gli enti del volontariato la inviano con raccomandata A/R o PEC, mentre le ASD la trasmettono all’ufficio CONI territorialmente competente. La presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l’ammissione.

Regolarizzazione entro il 30 settembre e sanzione

Resta possibile regolarizzare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva non correttamente presentata, oppure priva del documento di identità, entro il 30 settembre, purché i requisiti sostanziali fossero presenti alla scadenza originaria. La regolarizzazione richiede il versamento di una sanzione di 258 euro con modello F24, codice tributo 8115, senza possibilità di compensazione.

Controlli e pubblicazione degli elenchi

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli enti del volontariato sono svolti dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate; per le ASD sono svolti dall’ufficio CONI che riceve la dichiarazione. L’Agenzia pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi del cinque per mille, compresi quelli di competenza di altri ministeri e del CONI, oltre all’elenco generale degli enti ammessi. Gli enti del volontariato e le ASD possono chiedere la correzione di errori anagrafici sugli elenchi pubblicati entro il 20 maggio, usando i modelli AA7/10 o AA5/6 a seconda della titolarità di partita IVA.

Termini principali della procedura

La tabella di sintesi conferma i termini annuali principali: 7 maggio per l’iscrizione telematica; 14 maggio per la pubblicazione dell’elenco degli iscritti; 20 maggio per le richieste di correzione; 25 maggio per l’elenco aggiornato; 30 giugno per l’invio delle dichiarazioni sostitutive degli enti del volontariato; 30 settembre per la regolarizzazione. Se un termine cade di sabato o festivo, si applica la proroga al primo giorno lavorativo successivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.