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Circolare

Circolare n. 11/E del 23/03/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulla prima applicazione della dichiarazione 730 precompilata introdotta dal d.lgs. n. 175/2014. Illustra chi può riceverla, quali dati vi confluiscono, come accedervi direttamente o tramite sostituti, CAF e professionisti, le regole di accettazione o modifica, i termini di presentazione, gli effetti sui controlli documentali, il regime sanzionatorio e i compensi degli intermediari. Vengono inoltre precisate le modalità di gestione delle deleghe, dell’assistenza in caso di dichiarazione congiunta e delle dichiarazioni integrative.

Dichiarazione 730 precompilata – risposte a quesiti

Dichiarazione 730 precompilata – risposte a quesiti

La circolare chiarisce il funzionamento della dichiarazione dei redditi 730 precompilata, introdotta in via sperimentale dal d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. L’obiettivo è fornire indicazioni operative a contribuenti, sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati su destinatari, contenuto, accesso, presentazione, controlli e regime di responsabilità.

Quadro normativo e finalità della precompilata

La dichiarazione precompilata è resa disponibile dall’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati individuati nel TUIR. L’elaborazione si basa sulle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, sui dati trasmessi dai soggetti terzi e sulle certificazioni uniche inviate dai sostituti d’imposta entro il 7 marzo. La circolare richiama anche i provvedimenti del 15 gennaio 2015, del 16 dicembre 2014 e del 23 febbraio 2015, che hanno definito rispettivamente il modello CU 2015, le modalità di trasmissione dei dati da parte dei terzi e le regole tecniche di accesso e di conservazione delle deleghe.

Destinatari e casi di esclusione

La precompilata è predisposta per i contribuenti che, per il 2014, risultano titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati e che, per il 2013, abbiano presentato un modello 730, Unico PF o Unico Mini pur avendone i requisiti. È inclusa anche la platea di chi, nel 2013, ha presentato sia 730 sia Unico PF con soli quadri RM, RT e/o RW. Dal 2015 il modello Unico Mini non è più approvato.

Non riceve la precompilata, in linea generale, chi non ha i requisiti per il 730, e in particolare:

  • i soggetti con partita IVA attiva almeno per un giorno nel 2014, salvo i produttori agricoli esonerati;
  • i contribuenti deceduti alla data di elaborazione;
  • i soggetti per i quali la dichiarazione deve essere presentata da genitore, tutore o rappresentante legale, come i minori o gli incapaci.

La circolare precisa inoltre due ipotesi legate alla dichiarazione dell’anno precedente:

  • se vi sono dichiarazioni correttive nei termini o integrative del 2013 per le quali è ancora in corso la liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la precompilata non viene predisposta;
  • se invece la liquidazione automatizzata del 2013 non è ancora conclusa al momento dell’elaborazione, la precompilata è comunque predisposta, ma non contiene i dati ancora suscettibili di modifica, come l’eventuale eccedenza a credito, di cui viene dato avviso al contribuente.

Contenuto della dichiarazione e foglio informativo

L’Agenzia rende disponibili tre elementi principali:

  • il modello 730 precompilato;
  • il foglio informativo con l’elenco dei dati disponibili presso l’Agenzia;
  • l’esito della liquidazione e il prospetto di liquidazione con i dettagli del rimborso o delle somme da trattenere.

Il foglio informativo è strutturato per quadri e sezioni del modello 730 e indica, per ciascun dato, la fonte e il fatto che sia stato utilizzato, parzialmente utilizzato o non utilizzato. Per i dati non inseriti o solo parzialmente inseriti il contribuente può verificare le ragioni sul sito di assistenza dedicato. Un esempio riportato è quello degli interessi passivi su mutui ipotecari comunicati dalla banca in misura superiore rispetto a quanto indicato nell’anno precedente: il dato è riportato nel foglio informativo e, se spettante, può essere integrato dal contribuente nel quadro E.

Fonti informative utilizzate per l’elaborazione

La circolare distingue tre grandi fonti di dati.

Certificazioni uniche

I sostituti d’imposta trasmettono entro il 7 marzo le certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo, contenenti somme erogate, ritenute, detrazioni operate e contributi trattenuti. Per il primo anno di applicazione, in via semplificata:

  • è facoltativa la compilazione della sezione dedicata ai dati assicurativi INAIL;
  • le CU contenenti solo redditi esenti possono anche non essere inviate;
  • le CU che contengono solo redditi non dichiarabili con il 730, o soli dati previdenziali e assistenziali, possono essere trasmesse anche oltre il termine senza sanzioni.

Nel 730 precompilato confluiscono anche i dati dei familiari a carico indicati in CU, i redditi diversi e di lavoro autonomo occasionale del quadro D, gli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto nel quadro E e i dati dell’assistenza fiscale resa dal sostituto per il 730/2014 nel quadro F.

Dati trasmessi da enti esterni

Sono utilizzati i dati relativi a:

  • quote di interessi passivi e oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

Per il 2015, le forme pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere i contributi versati nel 2014, per il carattere sperimentale del progetto, salvo che tali dati siano stati inseriti nella CU dal sostituto d’imposta.

Altre fonti

L’Agenzia utilizza anche dati provenienti dalla dichiarazione dell’anno precedente, considerando sia i modelli 730 sia gli Unico/Unico Mini con caratteristiche da 730. In particolare vengono riportati:

  • eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione 2013;
  • residui dei crediti d’imposta;
  • rate annuali di oneri detraibili di anni precedenti;
  • eventuale maggior credito emerso dalla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis.

Per terreni e fabbricati, i dati dell’anno precedente sono aggiornati con le variazioni risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, con riferimento a diritti reali e utilizzo degli immobili. Sono inoltre utilizzati altri dati dell’Anagrafe tributaria, come versamenti e compensazioni F24.

Esito della liquidazione

Se l’Agenzia dispone di tutti gli elementi utili, il contribuente vede immediatamente il modello, il foglio informativo e l’esito della liquidazione. Se manca un elemento essenziale, il modello e il foglio sono visibili subito, mentre l’esito arriva dopo l’integrazione e comunque prima dell’invio. Se il contribuente modifica la dichiarazione, l’esito viene ricalcolato in tempo reale e reso nuovamente disponibile prima della trasmissione.

Modalità di accesso alla precompilata

Il contribuente può accedere direttamente con credenziali Fisconline o Carta Nazionale dei Servizi, oppure tramite il portale INPS con credenziali dispositive INPS. Le credenziali Fisconline possono essere richieste online, presso un ufficio dell’Agenzia, anche tramite delegato, oppure per telefono. La procedura distingue tra prima parte del PIN rilasciata immediatamente e seconda parte, con password di primo accesso, inviata al domicilio registrato in Anagrafe tributaria; se la richiesta avviene direttamente in ufficio, la prima parte del PIN e la password sono rilasciate subito.

In alternativa, il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, a un CAF o a un professionista abilitato. In tal caso, il soggetto incaricato deve acquisire una specifica delega e la copia del documento di identità. L’accesso da parte di sostituti, CAF e professionisti avviene tramite file telematico con l’elenco dei contribuenti o, per CAF e professionisti, anche via web su singola dichiarazione. L’accesso è consentito fino al 10 novembre per permettere eventuali rettifiche o integrazioni.

Delega, registrazione e conservazione

La delega per l’accesso deve contenere il codice fiscale del contribuente, l’anno d’imposta, la data di conferimento e l’indicazione che vale anche per il foglio informativo. Ha efficacia per una sola annualità ed è revocabile con le stesse modalità del conferimento. Se il contribuente non intende utilizzare la precompilata, il CAF o il professionista acquisisce una documentazione idonea che attesti il mancato consenso all’accesso.

Gli intermediari e i sostituti devono annotare le deleghe in un registro cronologico, anche elettronico, con numero progressivo, data, codice fiscale, dati anagrafici ed estremi del documento di identità. Se sono usati più registri, la richiesta di accesso deve indicare anche il codice del registro. La data della delega da riportare nella richiesta coincide, per semplificazione, con la data di registrazione nel registro cronologico, purché non antecedente al conferimento e anteriore alla richiesta.

Le deleghe devono essere conservate:

  • dai CAF e dai professionisti, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione;
  • dai sostituti d’imposta, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

La conservazione può avvenire in formato cartaceo o elettronico; in quest’ultimo caso, le copie sono conservate in PDF o TIFF. L’Agenzia può effettuare controlli anche presso le sedi degli operatori e richiedere, a campione, copie delle deleghe e dei documenti d’identità via PEC entro 48 ore.

Accettazione, modifica e dichiarazione congiunta

La precompilata è considerata accettata quando è trasmessa senza modifiche oppure con modifiche che non incidono su reddito o imposta. La circolare elenca, tra le modifiche irrilevanti, la variazione di dati anagrafici non incidenti sul domicilio fiscale, dei dati del soggetto che effettua il conguaglio, del codice fiscale del coniuge non a carico, del quadro I per la compensazione del credito, della scelta di non versare o versare meno acconti e della rateazione degli importi dovuti.

La dichiarazione è considerata modificata in tutti gli altri casi, inclusa la variazione di singoli importi anche se il risultato finale non cambia. La scelta è evidenziata nel prospetto di liquidazione con una delle quattro caselle previste:

  • Dichiarazione Precompilata – Accettata;
  • Dichiarazione Precompilata – Modificata;
  • Dichiarazione non Precompilata – Sostituto, CAF o professionista non delegato;
  • Dichiarazione non Precompilata – Dichiarazione precompilata non presente.

In caso di dichiarazione congiunta, la precompilata può essere presentata solo tramite sostituto, CAF o professionista; non è consentito l’invio diretto via web nel primo anno sperimentale. La dichiarazione congiunta è sempre qualificata come modificata, poiché il prospetto di liquidazione finale differisce da quello delle due dichiarazioni individuali. Le caselle del prospetto vanno compilate secondo la disponibilità o meno della precompilata dei coniugi e della delega conferita.

Presentazione della dichiarazione e termini

Il contribuente può presentare la dichiarazione:

  • direttamente all’Agenzia delle entrate via internet;
  • al sostituto d’imposta che abbia comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • a un CAF o a un professionista abilitato.

Dal 15 aprile il contribuente può visualizzare e stampare la dichiarazione; dalla stessa data i soggetti abilitati possono richiederne l’accesso. Dal 1° maggio è possibile accettare o modificare la precompilata e trasmetterla. Il termine finale per la trasmissione telematica è il 7 luglio. Lo stesso termine vale anche per il 730 ordinario non precompilato.

Per i contribuenti senza sostituto d’imposta tenuto al conguaglio, la precompilata è comunque utilizzabile: i rimborsi sono effettuati direttamente dall’Amministrazione finanziaria e gli eventuali debiti sono versati con le modalità ordinarie o mediante addebito su conto corrente.

Gestione del risultato contabile e dichiarazioni integrative

In caso di presentazione diretta, il risultato contabile è trasmesso al sostituto indicato nella dichiarazione, purché abbia comunicato la sede telematica per riceverlo. Se il sostituto non è raggiungibile, l’Agenzia avvisa il contribuente nell’area autenticata e via e-mail.

Se il sostituto riceve il risultato relativo a un soggetto per il quale non deve effettuare il conguaglio, deve informare il soggetto che ha prestato assistenza fiscale; se la dichiarazione è stata presentata direttamente, il sostituto comunica all’Agenzia la non debenza del conguaglio tramite l’apposita funzionalità, e l’Agenzia informa il contribuente.

La dichiarazione integrativa non può essere presentata direttamente all’Agenzia, salvo il caso in cui non sia stato possibile raggiungere il sostituto per il risultato contabile. In tale ipotesi il contribuente può intervenire via web solo per modificare i dati del sostituto o indicare l’assenza del sostituto, oppure rivolgersi a un CAF o professionista.

La circolare richiama poi le regole sui modelli 730 integrativi:

  • codice 1, per errori od omissioni che comportano maggior rimborso, minor debito o nessun effetto, da presentare a CAF/professionista;
  • codice 2, quando il sostituto non è stato correttamente identificato nel frontespizio e l’integrazione riguarda solo i suoi dati;
  • codice 3, quando il risultato contabile non è pervenuto al sostituto per inesattezze nel frontespizio, con presentazione entro il 25 ottobre e conguaglio sulla retribuzione di dicembre.

Se la dichiarazione originaria è stata trasmessa direttamente dal contribuente via web, è possibile presentare presso CAF o professionista anche le integrative con codice 2 o 3; in tal caso deve essere esibita tutta la documentazione.

Controlli documentali e requisiti soggettivi

Se la precompilata è accettata senza modifiche, o con modifiche che non incidono su reddito e imposta, non si effettua il controllo documentale ex art. 36-ter sui dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi e non si applica il controllo preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro per carichi di famiglia. Se invece la precompilata è modificata con incidenza sul reddito o sull’imposta, tali controlli si applicano.

Nel caso di presentazione tramite CAF o professionista, il controllo documentale riguarda l’intermediario che appone il visto ed è esteso ai dati degli oneri comunicati da terzi; in questo caso non si applica il controllo preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro.

L’esclusione dai controlli formali non riguarda comunque la verifica dei requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali, che resta sempre effettuata nei confronti del contribuente. La circolare richiama, tra gli esempi, la destinazione dell’immobile ad abitazione principale per la detrazione degli interessi del mutuo, le condizioni per il riconoscimento dell’handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e la tipologia e data di inizio dei lavori di ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo edilizio.

Va inoltre chiarito che l’esclusione dai controlli in caso di accettazione senza modifiche si riferisce solo agli oneri trasmessi dai terzi ex art. 3 del decreto semplificazioni; i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante Certificazione Unica restano controllabili.

Sistema sanzionatorio e compensi

Se emerge l’apposizione di un visto infedele, il CAF o il professionista è tenuto a pagare imposta, interessi e sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa di quest’ultimo. Se dopo l’invio emergono errori, l’intermediario deve avvisare il contribuente e predisporre la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre; se il contribuente non intende presentarla, l’intermediario può comunque comunicare entro la stessa data i dati rettificati all’Agenzia. In questi casi la responsabilità è limitata alla sanzione, con possibile riduzione se il pagamento avviene entro il 10 novembre.

Infine, i compensi agli intermediari sono differenziati in base al tipo di dichiarazione lavorata: accettata, modificata con variazioni, integrata, senza delega o relativa a soggetti esonerati. La dichiarazione congiunta è sempre trattata come modificata e il compenso è riconosciuto in misura doppia rispetto al caso ordinario. Ai fini della distinzione tra "modificata" e "integrata", è integrata la dichiarazione in cui sia stato inserito almeno un dato ulteriore rispetto a quelli proposti dall’Agenzia, oppure un dato in un rigo precompilato in modo parziale, incluso il caso in cui un onere segnalato nel foglio informativo venga poi inserito in dichiarazione.

Punti principali

Destinatari della precompilata

La dichiarazione 730 precompilata è resa disponibile ai contribuenti titolari, per il 2014, di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli artt. 49 e 50 del TUIR, purché per l’anno d’imposta 2013 abbiano presentato il modello 730, Unico PF o Unico Mini pur avendone i requisiti. È predisposta anche per chi nel 2013 ha presentato sia 730 sia Unico PF con soli quadri RM, RT e/o RW. Non è predisposta per soggetti con partita IVA attiva nel 2014, salvo produttori agricoli esonerati, per i deceduti noti all’Anagrafe tributaria, per i minori o incapaci che devono dichiarare tramite rappresentante, e per chi ha avuto ancora in corso la liquidazione automatizzata di dichiarazioni correttive o integrative relative al 2013 in alcuni casi specifici.

Contenuto e fonti della dichiarazione

L’Agenzia rende disponibili il modello 730 precompilato, un foglio informativo con le informazioni acquisite e l’esito della liquidazione con il prospetto di liquidazione. Le fonti utilizzate sono le certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, i dati comunicati da soggetti terzi su mutui, assicurazioni e previdenza, nonché informazioni dell’Anagrafe tributaria e della dichiarazione dell’anno precedente. Per il 2015 non sono inseriti, salvo indicazione in CU, i contributi alla previdenza complementare riferiti al 2014. Nel foglio informativo sono evidenziati i dati utilizzati, parzialmente utilizzati o non utilizzati, con indicazione della fonte e dei motivi dell’eventuale esclusione.

Accesso diretto e tramite delega

Il contribuente può accedere direttamente all’area autenticata del sito dell’Agenzia con credenziali Fisconline, CNS o tramite il portale INPS con credenziali dispositive INPS. In alternativa, può delegare il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un CAF o un professionista abilitato. La delega deve contenere codice fiscale, anno d’imposta e data di conferimento, vale per una sola annualità e deve essere accompagnata da copia del documento di identità. I soggetti che accedono devono annotare le deleghe in un registro cronologico, conservarle per i termini previsti dal decreto n. 164/1999 e possono essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia.

Accettazione, modifica e presentazione

La dichiarazione si considera "accettata" quando è trasmessa senza modifiche o con modifiche che non incidono sul reddito o sull’imposta, come variazioni anagrafiche non incidenti sul domicilio fiscale, dati del soggetto che effettua il conguaglio, codice fiscale del coniuge non a carico, quadro I per la compensazione del credito o alcune scelte del quadro F. È "modificata" in tutti gli altri casi, comprese variazioni che incidono sui singoli importi anche se il risultato finale non cambia. La presentazione può avvenire direttamente via web, al sostituto d’imposta, a un CAF o a un professionista abilitato; i termini sono: accesso dal 15 aprile, invio/trasmissione dal 1° maggio e termine ultimo il 7 luglio. La presentazione congiunta è possibile solo tramite sostituto, CAF o professionista e non direttamente via web nel primo anno di avvio.

Effetti sui controlli documentali

Se la dichiarazione precompilata è accettata senza modifiche o con modifiche irrilevanti per reddito e imposta, non si applica il controllo documentale sui dati degli oneri comunicati da terzi (interessi passivi, premi assicurativi, contributi previdenziali) e non si applica il controllo preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro per le detrazioni per carichi di famiglia. Se invece la dichiarazione è modificata con incidenza sul reddito o sull’imposta, tali controlli si applicano. In caso di presentazione tramite intermediario, il controllo documentale si concentra sul CAF o professionista che appone il visto e non si applica il controllo preventivo sopra indicato.

Responsabilità e sanzioni per il visto di conformità

Se il CAF o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di imposta, interessi e sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente, salvo condotta dolosa o gravemente colposa di quest’ultimo. Se dopo l’invio emergono errori, l’intermediario deve avvisare il contribuente e trasmettere la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre; in alternativa, può comunicare i dati rettificati all’Agenzia entro la stessa data. In tali casi, la responsabilità dell’intermediario è limitata alla sanzione, eventualmente ridotta se il pagamento avviene entro il 10 novembre.

Compensi degli intermediari

I compensi spettanti a CAF e professionisti sono differenziati in base alla modalità di gestione della precompilata: accettazione senza modifiche, modifica con variazione dei dati, modifica con integrazioni ulteriori, mancata delega o soggetti esonerati. La dichiarazione congiunta è sempre trattata come modificata e il compenso è riconosciuto in misura doppia rispetto alla dichiarazione singola con modifiche. Per distinguere tra "modificata" e "integrata", l’Agenzia effettua il confronto tra la proposta e la dichiarazione inviata: è integrata se è inserito almeno un dato ulteriore o un dato in un rigo precompilato parzialmente.

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