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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39735/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato la improcedibilità dell'azione penale per furto di energia elettrica (artt. 624, 625 n.7 c.p.) per mancanza di querela, avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. in ragione della manomissione del contatore e della disponibilità contrattuale dell'energia al singolo utente. Il Procuratore Generale ha contestato la valutazione, sostenendo che l'energia elettrica va qualificata come cosa destinata a pubblico servizio indipendentemente dalla natura dell'utenza alimentata e che la modalità di sottrazione (manomissione del contatore) non fa venir meno tale destinazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale: ha affermato il principio secondo cui la destinazione a pubblico servizio è un predicato oggettivo del bene sottratto e che rileva a prescindere dal mezzo usato per la sottrazione. In particolare, l'energia elettrica mantiene i connotati di cosa destinata a pubblico servizio anche se la sottrazione avviene mediante manomissione del contatore a vantaggio di un singolo utente. Perciò l'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. deve ritenersi applicabile, con la conseguenza che il reato è procedibile d'ufficio anche dopo la riforma Cartabia; la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono rinviati al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al furto; usata per definire il reato contestato (appropriazione di cose mobili altrui) nel contesto della sottrazione di energia elettrica.

  • art. 625 cod. pen. n. 7

    Circostanza aggravante che opera quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio; la Corte interpreta la norma in senso oggettivo, rilevando la destinazione del bene a pubblico servizio indipendentemente dalla modalità della sottrazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma che ha introdotto il regime di procedibilità a querela per talune fattispecie; la Corte sottolinea che, se sussiste l'aggravante dell'art. 625 n.7, il reato resta procedibile d'ufficio e l'esclusione della aggravante non può fondarsi sulla modalità di sottrazione.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024 (Centamore); Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024 (Bevacqua); Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023 (Marcì); Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 (Mondino); Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002 (Tirone)

    La giurisprudenza consolidata considera come cose destinate a pubblico servizio gli elementi funzionali all'erogazione di utilità collettiva (es. reti, elettrodotti) e ritiene adeguata la contestazione dell'aggravante quando il furto avviene mediante allaccio alla rete o comunque sottrae energia destinata a un pubblico indistinto; rileva la destinazione finale dell'energia, non la modalità tecnica della sottrazione.

Massime di principio

  • La destinazione a pubblico servizio di un bene è un elemento oggettivo: conta la natura funzionale del bene all'erogazione di un servizio fruibile dal pubblico, non la condotta concreta dell'agente.
  • Nel furto di energia elettrica la manomissione del contatore non esclude automaticamente che l'energia sia considerata cosa destinata a pubblico servizio; la sottrazione tramite alterazione della misurazione può distogliere risorse da una platea indeterminata di utenti.
  • Se la cosa sottratta è qualificabile come destinata a pubblico servizio ai sensi dell'art. 625 n.7 c.p., l'aggravante rende il reato procedibile d'ufficio anche dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) che ha introdotto il regime di procedibilità a querela per alcune ipotesi.
  • Nel valutare casi simili occorre distinguere tra atti che incidono sulla rete pubblica o sulla destinazione funzionale del bene (più facilmente riconducibili all'aggravante) e atti limitati a rapporti contrattuali o a beni privatamente assegnati, valutando l'oggettiva funzionalità del bene al servizio pubblico.
  • Occorre verificare la giurisprudenza di riferimento per casi analoghi: precedenti recenti tendono a favorire la qualificazione dell'energia come bene destinato a pubblico servizio quando la sottrazione incide sull'erogazione collettiva, ma vi sono pronunce non perfettamente allineate che richiedono analisi fattuale accurata.
  • In fase di istruttoria giudiziale è utile accertare se l'azione dell'imputato abbia avuto effetti distributivi o economici sull'erogazione collettiva (es. sprechi, perdite o sottrazioni a vantaggio indeterminato) per consolidare l'applicazione dell'aggravante.

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