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Sentenza

Sentenza n. 1022/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS-, pubblicata in data 29 aprile 2025, r.g. -OMISSIS-, n. cronol. -OMISSIS- del 29 aprile 2025, emessa dal Tribunale di Lecce, I sezione Civile.

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accertato, sulla base delle deduzioni e della documentazione prodotta dalle parti, l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato mediante il giudizio di ottemperanza. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.

TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della Salute di una sentenza irrevocabile del Tribunale civile di Lecce

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, delle statuizioni contenute in una sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione civile, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito e ha depositato documentazione attestante l’avvenuta disposizione dei pagamenti dovuti. I ricorrenti hanno quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, dando atto dell’integrale pagamento delle somme e chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    se la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, richiamata insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, fonda l’ordine di oscuramento dei dati sanitari e delle generalità delle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente alle statuizioni del giudicato durante il processo e l’interesse sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della documentazione depositata dall’amministrazione che dimostri l’integrale esecuzione delle obbligazioni derivanti dal giudicato.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia espressamente richiesta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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