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Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto dell'integrale adempimento da parte dell'amministrazione debitrice e ha dichiarato cessata la materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse della ricorrente a ottenere l'esecuzione coattiva del decreto ingiuntivo mediante il giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa privata ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Prima della trattazione della causa, la ricorrente ha dichiarato che l'azienda debitrice aveva integralmente adempiuto all'obbligazione risultante dal decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dei soggetti interessati in caso di riproduzione e diffusione della sentenza.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo determina il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie integralmente prima della decisione sul ricorso per ottemperanza, il giudice non deve adottare ulteriori misure esecutive; le spese possono essere integralmente compensate qualora il giudice lo ritenga giustificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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