Sentenza n. 4105/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento -della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 del 19.12.2025, prot. n. 2368, con la quale viene approvata la graduatoria in esito alla procedura derivante dall'Avviso pubblico (BUR n. 38 del 13.05.2025) per il conferimento di n.1 incarico quinquennale di Dirigente medico Direttore di Struttura Complessa per l'Unità Operativa Complessa ORL P.O. di Tivoli -del verbale n. 1 del 02.12 2025 della Commissione Giudicatrice con il quale si esplicitano le motivazioni poste a base della valutazione dei candidati secondo i criteri indicati nell'Avviso pubblico di cui sopra e del conseguente conferimento dell'incarico al Dott. Domenico Antonio Tassone quale primo classificato della graduatoria impugnata e della relazione sintetica del predetto verbale n. 1 del 02.12.2025; -di ogni altro atto preparatorio, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di approvazione della graduatoria e conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di otorinolaringoiatria, unitamente agli atti della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria, il verbale della commissione e il conseguente conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa al candidato primo classificato, chiedendo l'annullamento degli atti della procedura selettiva e di quelli connessi. L'Azienda sanitaria e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha esaminato d'ufficio la questione, avvertendo le parti ai sensi degli artt. 73 e 60 c.p.a., alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3868 del 2026. La questione riguarda la natura della procedura prevista dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dalla legge n. 118/2022, e il conseguente riparto di giurisdizione. In particolare, si discute se il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa costituisca un pubblico concorso, anche quale progressione verticale, tale da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, oppure se si tratti di atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro, riservato al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3868 del 2026, ha ritenuto che, anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 operata dalla legge n. 118/2022, il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non avvenga mediante pubblico concorso. La procedura non riguarda il reclutamento del dirigente, poiché presuppone l'appartenenza al ruolo unico della dirigenza sanitaria, né integra una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto di lavoro: attribuisce invece una funzione dirigenziale temporanea, verificabile annualmente, rinnovabile e revocabile. La novella del 2022, pur avendo limitato la discrezionalità del direttore generale imponendo il conferimento dell'incarico al candidato collocato al primo posto della graduatoria, ha rafforzato la tutela di imparzialità e buon andamento senza modificare la natura privatistica dell'atto. L'incarico rientra quindi tra gli atti del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, mentre le controversie sono devolute al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello stesso decreto. Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario nei termini e con le modalità dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso
La procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa non costituisce pubblico concorso, anche dopo la novella del 2022.
art. 15-ter, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 502/1992
L'incarico dirigenziale di struttura complessa è temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile e revocabile.
art. 15, comma 7-quinquies, d.lgs. 502/1992
Il conferimento dell'incarico di struttura complessa non può avvenire mediante contratti a tempo determinato stipulati al di fuori dell'appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Il conferimento dell'incarico rientra nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, comprendenti anche le determinazioni sull'organizzazione degli uffici e sulla direzione del lavoro.
art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001
consente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”
Le controversie sull'incarico sono devolute al giudice ordinario, che può adottare i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna necessari alla tutela dei diritti.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La disposizione sulla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici non si applica al conferimento dell'incarico di struttura complessa.
art. 11 c.p.a.
Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario con gli effetti e secondo le modalità previste dalla disciplina della translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Il conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, disciplinato dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, non costituisce pubblico concorso ai fini dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, poiché non riguarda il reclutamento del dirigente ma l'attribuzione temporanea di una funzione nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria.
- La selezione per il conferimento di un incarico di struttura sanitaria complessa non integra una progressione verticale rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa quando non comporta il passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa né una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
- La modifica legislativa che impone all'azienda sanitaria di conferire l'incarico al candidato collocato al primo posto della graduatoria rafforza i vincoli di imparzialità e buon andamento, ma non muta la natura privatistica dell'incarico né trasforma la procedura in un concorso pubblico.
- Le controversie relative alla procedura e al conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti adottati dall'azienda sanitaria nell'esercizio dei poteri del datore di lavoro privato.
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