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Sentenza

Sentenza n. 1080/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del provvedimento pratica n. -OMISSIS- – trattamento fine servizio fascicolo n. -OMISSIS-, con il quale l'Ente di previdenza tratteneva la somma di € 4.576,75, limitandosi a giustificare tale trattenuta nel prospetto di liquidazione con la voce “totale recuperi”; nonché di ogni altro atto, documento o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso, comunque denominato, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202215925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di riliquidazione del trattamento di fine servizio con trattenuta complessiva di euro 4.576,75, indicata nel prospetto alla voce "totale recuperi"

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la trattenuta operata dall’INPS sulla buonuscita, deducendo: la decadenza dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 26 e 30 del d.P.R. n. 1032/1973; l’infondatezza della pretesa relativa alla non computabilità nel trattamento di fine servizio di un rateo di contributi a riscatto; la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995; il decorso del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990; nonché l’indebita percezione delle somme trattenute ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il ricorrente aveva prestato servizio nella Marina Militare e, dal 14 dicembre 1987, nella Polizia di Stato. Al collocamento a riposo, il trattamento di buonuscita era stato liquidato in due rate, ma l’INPS aveva trattenuto euro 4.576,75. Nel corso del giudizio è emerso che una parte della trattenuta, pari a euro 4.299,34, era stata indicata per errore materiale, dovendo essere pari a euro 3.006,84; inoltre, la rideterminazione dei contributi di riscatto era stata effettuata oltre il termine previsto dall’art. 30, ultimo comma, del d.P.R. n. 1032/1973.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha escluso che la riliquidazione dell’indennità di buonuscita prevista dall’art. 13 della l. n. 1139/1957 costituisca un provvedimento di secondo grado o un’attività di autotutela: si tratta di un ricalcolo imposto dalla legge per considerare il periodo complessivo di servizio successivo alla prima liquidazione. Pertanto, a tale ricalcolo non si applicano né i termini dell’autotutela né termini prescrizionali decorrenti dalla precedente liquidazione, né, in via generale, la decadenza prevista dagli artt. 26 e 30 del d.P.R. n. 1032/1973. Il riferimento ai recuperi contenuto nel prospetto è stato comunque ritenuto sufficiente, poiché il provvedimento era vincolato e indicava il contributo di riscatto ENPALS e gli interessi sull’indennità di fine servizio ex art. 13. Il ricorso è stato invece accolto quanto alla somma di euro 1.292,50, corrispondente alla differenza tra l’importo di euro 4.299,34 trattenuto per interessi e quello corretto di euro 3.006,84: tale importo derivava da un mero errore materiale di digitazione e non poteva essere trattenuto dall’INPS. È stata inoltre riconosciuta la decadenza dell’INPS quanto alla rideterminazione dei contributi di riscatto, effettuata il 27 febbraio 2021, oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla Prefettura nel settembre 2020. Anche la somma di euro 277,41 è stata quindi dichiarata da restituire. Il provvedimento è stato annullato in parte qua e l’INPS è stato condannato a restituire complessivamente euro 1.569,91, oltre interessi dal giorno della domanda, nonché a pagare euro 1.500,00 per spese legali oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 25 novembre 1957, n. 1139

    L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e venga riassunto in servizio con reiscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato...

    La riliquidazione prevista dalla norma è un ricalcolo unitario dell’indennità, imposto dalla legge al termine del periodo complessivo di servizio, e non un provvedimento di secondo grado o un atto di autotutela.

  • artt. 26 e 30 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

    I termini di decadenza previsti per la modifica di provvedimenti già adottati nelle materie disciplinate dal decreto si applicano alla rideterminazione dei contributi di riscatto; nel caso concreto era decorso il termine di sessanta giorni dal rinvenimento o dalla trasmissione della documentazione nuova. Non si applicano invece alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita prevista direttamente dall’art. 13 della l. n. 1139/1957.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il termine per l’annullamento d’ufficio non è applicabile alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, che non costituisce esercizio di autotutela.

  • art. 2033 c.c.

    L’amministrazione deve restituire le somme trattenute senza titolo, comprese quelle derivanti da un errore materiale di digitazione, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda.

Massime di principio

  • La riliquidazione dell’indennità di buonuscita prevista dalla legge per tener conto del periodo complessivo di servizio successivo a una prima liquidazione costituisce un ricalcolo legalmente imposto e non un provvedimento di secondo grado; non è quindi soggetta ai termini e ai presupposti dell’autotutela decisoria.
  • Quando la legge prevede unitariamente la riliquidazione del trattamento di fine servizio, non è possibile applicare alla componente negativa della liquidazione, costituita dalle trattenute legalmente previste, i termini decadenziali riferiti ai provvedimenti di modifica o revoca della precedente liquidazione.
  • La disciplina decadenziale prevista dall’art. 30, ultimo comma, del d.P.R. n. 1032/1973 si applica alla modifica di una precedente determinazione relativa ai contributi di riscatto e impone il rispetto del termine di sessanta giorni dal rinvenimento o dalla trasmissione della documentazione nuova posta a fondamento della rideterminazione.
  • Anche nell’esercizio di un’attività amministrativa vincolata, l’indicazione sintetica dei recuperi può essere sufficiente a rendere comprensibile la ragione della trattenuta quando il provvedimento individui le specifiche voci poste a base del recupero.
  • L’amministrazione non può trattenere somme risultanti da un mero errore materiale di digitazione; l’importo indebitamente trattenuto deve essere restituito ai sensi dell’art. 2033 c.c., con interessi dal giorno della domanda.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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