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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 2078/23 del 16.05.2023, emessa dal Tribunale di Catania-Sezione Lavoro nel giudizio n. 12221/22 R.G.

Giustizia amministrativa202500929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.603,31 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2078/2023 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, passata in giudicato il 30 luglio 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e condannato il Ministero al pagamento di € 1.603,31, oltre agli accessori. La pronuncia era stata notificata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 12 gennaio 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha corrisposto la sorte capitale, ma non gli interessi, sicché la ricorrente ha insistito per l’integrale adempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito con comparsa di mera forma e non ha formulato contestazioni contrarie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio e la persistente inesecuzione integrale del comando giudiziale, limitatamente agli accessori non ancora corrisposti. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricandolo di provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni, previa richiesta della ricorrente. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    La disposizione costituisce il titolo contrattuale del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    La norma, richiamata dall’art. 22 della l. n. 724/1994, individua la misura degli accessori dovuti sul credito riconosciuto in sentenza.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    La disposizione è richiamata quale fondamento del regime degli accessori applicabile al credito retributivo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata notificata secondo la disposizione processuale richiamata, ai fini dell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce una formalità necessaria per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e risulti un’integrale inesecuzione delle statuizioni giudiziali.
  • La corresponsione della sola sorte capitale non esaurisce l’obbligo conformativo derivante da una sentenza di condanna al pagamento, quando restino dovuti gli accessori espressamente riconosciuti dal giudicato.
  • In presenza di un giudicato non integralmente eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione inadempiente può essere incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione senza riconoscimento di un compenso autonomo, quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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