Cassazione Penale, Sentenza n. 9181/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto il riesame della custodia cautelare in carcere applicata al Chiaradia per il reato di incendio doloso del capannone della Socas (24 maggio 2022), aggravato dal metodo mafioso. Il compendio indiziario contestato dal Tribunale comprendeva: movente (rancore per un presunto rifiuto di riparare un veicolo e conversazioni intercettate in cui Giovanni manifestava l'intento di "castigare" la vittima), condotte della sera del fatto documentate da riprese e captazioni (riempimento di bottiglie con carburante, andirivieni con un motoveicolo nei minuti compatibili con l'innesco dell'incendio, presenza di persone sul posto nel lasso temporale dell'evento) e disponibilità di liquido infiammabile. La difesa censurava la insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria, l'errata qualificazione giuridica (incendio vs. danneggiamento seguito da incendio), la mancata valutazione di circostanze alternative (assenza di interlocuzioni, telefonino spento, sopralluoghi non provati) e la non integrabilità dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale ha correttamente valutato nel complesso la gravità indiziaria sulla base della convergenza tra movente, disponibilità di liquido infiammabile e comportamenti temporali degli indagati; ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come incendio doloso (basta la volontà di cagionare un incendio, l'evento in sé può costituire pericolo per la pubblica incolumità anche se concretamente il danno non si è prodotto per circostanze di tempo/luogo); ha confermato l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso perché le modalità e la sproporzione fra movente e condotta erano idonee ad evocare intimidazione riconducibile a condotte di stampo mafioso; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che individua il Tribunale, nella sua composizione, quale giudice competente per le misure cautelari; richiamata per la legittimità dell'ordinanza impugnata e della valutazione cautelare della gravità indiziaria.
art. 424 cod. pen.
Richiamata nella discussione sulla qualificazione giuridica del fatto (incendio vs. danneggiamento seguito da incendio); la Corte ha evidenziato che per l'integrazione del reato di incendio è sufficiente la volontà di cagionare l'incendio, valutando le circostanze oggettive ritenute probanti.
art. 416-bis cod. pen. (comma 1)
Applicata come aggravante "metodo mafioso": la Corte conferma che il delitto commesso con modalità tali da evocare la forza intimidatrice di un'associazione di stampo mafioso integra l'aggravante, anche senza prova di appartenenza o nesso teleologico con il programma del sodalizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare sulla gravità indiziaria si valuta il complesso degli indizi (movente, disponibilità di mezzi o materiali idonei, comportamenti temporali) e non singoli elementi isolati; una lettura alternativa degli stessi dati non è sufficiente a infirmare la decisione se il quadro resta "grave, preciso e concordante".
- La qualificazione tra incendio e danneggiamento seguito da incendio dipende dall'elemento soggettivo: la volontà di causare un incendio determina l'integrazione del reato di incendio, indipendentemente dall'effettivo propagarsi delle fiamme oltre il bene preso di mira.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta quando la modalità dell'azione sia idonea a evocare intimidazione riconducibile a consorterie mafiose e a suscitare omertà o assoggettamento, anche in assenza di prova di partecipazione diretta al sodalizio o di nesso finalizzato con il programma associativo.
- Elementi difensivi come l'assenza di contatti telefonici, l'assenza di sopralluoghi documentati o spiegazioni alternative sull'uso di materiale infiammabile devono essere valutati nel contesto complessivo: non costituiscono automaticamente prova esonerativa se non smontano la convergenza indiziaria nel suo insieme.
- Nel riesame cautelare la corte richiede una motivazione che colleghi indici di responsabilità in modo coerente; frasi offensive o sproporzionate rispetto al movente possono essere valutate come indicatori di intimidazione quando si inseriscono in una condotta ritorsiva e plateale.
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