Ordinanza n. 2162/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dall'art.1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, ed ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento d'autorità, avvenuto a seguito della soppressione dell'Ente di appartenenza nella sede di Napoli, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo, con la conseguente condanna al pagamento della intimata Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento del trattamento economico e delle indennità spettanti per il trasferimento d'autorità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto soggettivo a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 1 della l. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, nonché ogni altro emolumento connesso al trasferimento, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha dedotto di essere stato trasferito dalla sede di Bagnoli, in provincia di Napoli, alla sede di Roma a seguito della soppressione del comando presso cui prestava servizio, per soddisfare prioritarie esigenze dell'Amministrazione. Il Ministero della Difesa si è costituito con formula di rito e ha depositato soltanto il 20 gennaio 2026 una memoria sui fatti di causa, corredata dalla relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accertamento. Ritenendo la documentazione tardivamente depositata dal Ministero essenziale per decidere, in quanto relativa ai fatti costitutivi del diritto azionato, il Collegio ha disposto l'acquisizione degli atti nel fascicolo anche in applicazione dei poteri istruttori di cui all'art. 63 c.p.a. La discussione è stata rinviata alla pubblica udienza del 27 novembre 2026, così da consentire il pieno contraddittorio e il rispetto dei termini a difesa della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 86/2001
La disposizione è indicata dal ricorrente quale fondamento del diritto al trattamento economico spettante al personale trasferito d'autorità; l'ordinanza non si pronuncia sull'effettiva sussistenza del diritto.
art. 63 c.p.a.
Il Collegio richiama i propri poteri istruttori per acquisire agli atti documentazione tardivamente depositata dal Ministero, ritenuta essenziale ai fini della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'ordinanza, senza che il Collegio ne espliciti uno specifico profilo interpretativo.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può acquisire e valutare documentazione tardivamente depositata quando la ritenga essenziale ai fini della decisione, esercitando i poteri istruttori previsti dall'art. 63 c.p.a., purché sia assicurato alle parti un effettivo contraddittorio e il rispetto dei termini a difesa mediante il rinvio della discussione.
- Quando la documentazione acquisita d'ufficio o comunque tardivamente prodotta incide sui fatti costitutivi del diritto azionato, la causa deve essere rinviata a un'udienza successiva per consentire alla controparte di esaminarla e di svolgere pienamente le proprie difese.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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