Ordinanza n. 1528/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. n. 267769 del 27.11.2025 di approvazione definitiva della graduatoria della procedura avviata con Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 per la “concessione e impiego a valere sul fondo istituito dall’art. 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, nella parte in cui alla proposta della ricorrente sono stati riconosciuti 45 punti (0 punti per “premialità) con conseguente collocazione alla posizione n. 158 in apposito “Allegato 2 – Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso a detto decreto direttoriale, tra cui, per quanto di interesse della ricorrente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la ivi richiamata nota del RUP prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 nella quale, a rettifica di quanto riportato con la precedente nota prot. 264380/25 del 19 novembre 2025, è riportato l’ordine definitivo di graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento; tutti gli atti e i verbali della Commissione preposta alla valutazione e attribuzione dei punteggi alle domande presentate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale di approvazione definitiva della graduatoria di una procedura per la concessione di contributi destinati a interventi sugli impianti di risalita e di innevamento, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio e alla collocazione della ricorrente tra i soggetti non finanziati
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione definitiva della graduatoria e gli atti presupposti, contestando l'attribuzione di 45 punti complessivi, inclusi 0 punti per la voce relativa alle premialità, e la conseguente collocazione alla posizione n. 158 tra i soggetti utilmente collocati ma non ammessi al contributo. Ha sostenuto che, in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico, avrebbe dovuto conseguire 90 punti, risultando così collocata in posizione utile e sopravanzando tutti i soggetti già ammessi al finanziamento per il settore Appennini. Il ricorso è stato notificato solo ad alcune imprese ammesse al contributo; il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per il medesimo settore.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi, ritenendo che esse richiedano un meditato approfondimento nella sede di merito. Ha tuttavia accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita definizione del giudizio mediante fissazione dell'udienza pubblica del 28 settembre 2026, senza adottare una sospensione specifica del decreto graduatoria. Il Collegio ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuati nei soggetti ammessi al contributo che avevano presentato domanda per il settore Appennini. Considerato il numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con successivo deposito della prova della pubblicazione entro cinque giorni. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio
Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando l'esame approfondito delle questioni rende preferibile la definizione rapida del giudizio rispetto all'adozione di una misura cautelare tipica.
art. 49, comma 1, c.p.a.
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari non raggiunti dalla notificazione del ricorso.
art. 49, comma 3, c.p.a.
autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa lo giustifica.
art. 41, comma 4, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
Fornisce, unitamente all'art. 49, comma 3, c.p.a., la base normativa per le modalità alternative di notificazione disposte dal Collegio in ragione del numero dei controinteressati.
Massime di principio
- Quando le censure proposte in sede cautelare richiedono un approfondito esame incompatibile con una decisione sommaria, il giudice amministrativo può tutelare adeguatamente il ricorrente ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali.
- In una controversia sull'attribuzione di punteggi e sulla graduatoria di una procedura per l'erogazione di contributi pubblici, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti ammessi al finanziamento che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso.
- Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami, indicando nell'ordinanza contenuti dell'avviso, termini per la pubblicazione e obblighi di deposito della relativa prova.
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