Cassazione Penale, Sentenza n. 3438/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Zanni che contestava: 1) la sussistenza del dolo specifico previsto dall'art. 494 c.p., sostenendo che mancasse qualsiasi vantaggio per l'imputato e qualsiasi danno per la parte civile; 2) vizi motivazionali e carenza di prove per l'attribuzione della condotta all'imputato, lamentando l'assenza di accertamenti tecnici (es. indirizzo IP) e rilevando che l'invio della foto fosse un elemento equivoco; 3) vizi motivazionali per non aver considerato il clima di ostilità tra le parti e l'irrilevanza dei precedenti dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha rigettato i motivi. Ha ritenuto che: la sostituzione di persona ex art. 494 c.p. richiede il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o di arrecare danno, e che nel caso concreto il presentarsi con falso nome per eludere il blocco Facebook e continuare la frequentazione/ottenere informazioni sulla vita privata della donna costituisce un vantaggio non patrimoniale rilevante; le dichiarazioni della persona offesa, nel contesto del rito abbreviato, possono essere sufficienti a fondare la condanna se adeguatamente verificate nella credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, e qui sono corroborate da indici (es. invio di foto, motivazione del ricorrente) che escludono spiegazioni alternative concrete; l'assenza di accertamenti tecnici (IP) non annulla la coerenza probatoria complessiva; il silenzio dell'imputato non è stato valorizzato in senso pregiudizievole ma semplicemente non è emersa una spiegazione alternativa credibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)
Il dolo specifico richiede il fine di procurare un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o di arrecare un danno; la Corte ha interpretato il vantaggio in senso ampio comprendendo la prosecuzione di una frequentazione e l'accesso a informazioni riservate
art. 81 cod. pen. (concorso di reati/reato continuato)
Utilizzato nel capo di imputazione per ricondurre i più atti esecutivi allo stesso disegno criminoso (reato continuato)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della formulazione del ricorso per cassazione a seguito del rito abbreviato, richiamato per definire i termini del gravame
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato; la Corte osserva che tale disciplina non si applica alle dichiarazioni della persona offesa che, nel rito abbreviato, possono fondare la condanna se valutate nella loro credibilità e attendibilità
art. 530, primo comma, cod. proc. pen. (dubbio ragionevole)
Il dubbio ragionevole deve essere ancorato alle risultanze processuali e non può fondarsi su mere congetture o ipotesi astratte; la Corte ha ritenuto che non fosse configurabile nel caso concreto
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per inammissibilità)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in procedura telematica/straordinaria (formalità procedurali)
Massime di principio
- La fattispecie di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) richiede il fine di procurare un vantaggio o arrecare danno: il 'vantaggio' può essere non patrimoniale (es. continuare una relazione, ottenere informazioni private) e pertanto deve essere valutato in senso ampio.
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e intrinsecamente attendibili, sostenere da sole l'affermazione di responsabilità, purché la decisione motivi in modo penetrante sulla credibilità del dichiarante.
- L'assenza di elementi tecnici (es. accertamenti su IP) non impedisce di affermare la responsabilità se esistono indici logici e coerenti che corroborano il racconto della vittima; la valutazione delle prove spetta ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per vizi di diritto o manifesta illogicità.
- Il silenzio dell'imputato non può essere assunto automaticamente in senso pregiudizievole, ma la mancanza di spiegazioni alternative concrete e verificabili può rafforzare la valutazione probatoria avversa all'imputato.
- Il dubbio ragionevole deve basarsi su una ricostruzione plausibile e fondata su elementi processuali concreti; ipotesi puramente congetturali non sono sufficienti per assolvere.
- I precedenti dell'imputato rappresentano, di regola, elementi contestuali di scarsa o nulla decisività se non direttamente rilevanti per la prova del fatto contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3371/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3375/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3381/2023 del 26/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →