Cassazione Penale, Ordinanza n. 33222/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la liquidazione del danno in favore della parte civile, aveva confermato la sua responsabilità per il delitto aggravato di diffamazione. Il ricorso articolava tre censure: con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla riconducibilità del messaggio diffamatorio alla ricorrente, sostenendo una diversa lettura delle prove e della dinamica dei fatti; con il secondo motivo si contestavano la sussistenza del delitto, la comunicazione a più persone e l'elemento soggettivo, sempre sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio; con il terzo motivo si invocava l'esimente del diritto di critica, richiamando i principi sull'art. 598 c.p., ma senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito che aveva escluso i presupposti dell'esimente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, perché proponeva ancora una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta in appello, che aveva logicamente affermato l'invio consapevole e volontario del messaggio a un indirizzo di posta accessibile a più persone. Il terzo motivo è stato reputato assertivo e non correlato al caso concreto, poiché non spiegava in che termini ricorressero i presupposti del diritto di critica e non censurava adeguatamente la motivazione di merito, che aveva escluso l'esimente perché il messaggio attribuiva fatti non veri alla persona offesa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per l'inammissibilità colpevole dell'impugnazione, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 598 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto di critica; la Corte osserva che i presupposti dell'esimente non sono stati concretamente dedotti né dimostrati nel caso di specie.
art. 616 cod. proc. pen.
È la base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione del fatto fondata su una rivalutazione del compendio probatorio.
- Il vizio di motivazione e la violazione di legge non possono essere dedotti in modo generico o meramente assertivo, ma richiedono un confronto puntuale con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere denunciato mediante la mera contrapposizione di alcune risultanze istruttorie selezionate dalla parte, occorrendo una specifica deduzione del vizio nei termini richiesti dal giudizio di legittimità.
- Nel caso di messaggio diffamatorio inviato a un indirizzo di posta elettronica accessibile a più addetti, la comunicazione a più persone può ritenersi integrata quando l'invio sia cosciente e volontario verso una platea potenziale plurima e non vi siano indicazioni di riservatezza.
- L'esimente del diritto di critica richiede una deduzione concreta dei suoi presupposti, non essendo sufficiente il richiamo astratto ai principi giurisprudenziali quando il messaggio attribuisca alla persona offesa fatti non veri.
- La declaratoria di inammissibilità colpevole del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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