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Ordinanza

Ordinanza n. 4431/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prot. n.-OMISSIS-, con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi degli artt. 80 e 99, comma 1 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito TUB) ha sottoposto -OMISSIS-, già in amministrazione straordinaria, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con cui il -OMISSIS- ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del TUB, ha proposto al Ministro dell'Economia e delle Finanze la sottoposizione di -OMISSIS-, già in amministrazione straordinaria, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente alla decisione di sottoporre -OMISSIS-, già in amministrazione straordinaria, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ivi inclusi, tra l'altro, per quanto possa occorrere: - la-OMISSIS- sull'andamento delle-OMISSIS-”, di estremi e contenuto ignoto, di cui fa menzione ed a cui si fa riferimento nella Proposta -OMISSIS-; - la nota prot. n.-OMISSIS-, di contenuto ignoto, con cui la segreteria del -OMISSIS- ha trasmesso la Proposta per l'adozione del Decreto -OMISSIS-; - il parere del Dipartimento del tesoro con nota -OMISSIS-, di contenuto ignoto, di cui fa menzione ed a cui si fa riferimento nella Proposta -OMISSIS-; - il provvedimento di -OMISSIS-, con cui il prof. avv. -OMISSIS- e l'avv.-OMISSIS-sono stati nominati Commissari liquidatori e l'avv. -OMISSIS-, il dott. -OMISSIS- e il prof. avv. -OMISSIS- sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza di -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da parte ricorrente in data 22 luglio 2026: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: – dell’Appunto per il Direttorio concernente la proposta della-OMISSIS-; – dell’Appunto per il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, prot. n.-OMISSIS-; – del Verbale della riunione intrafunzionale, prot. n. -OMISSIS-; – del Verbale del Comitato consultivo per la risoluzione e gestione delle crisi n.-OMISSIS-; – del Verbale della riunione del Direttorio n. -OMISSIS- – dell’Appunto per il Ministro dell’Economia e delle finanze, prot. n. -OMISSIS-; – della Relazione redatta dai Commissari straordinari sull’andamento delle-OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. e-OMISSIS-; – del Parere del Comitato di sorveglianza sulla Relazione dei Commissari straordinari delle-OMISSIS- di cui al punto precedente (doc. 41). nonché per l’annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202607483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di sottoposizione di una società bancaria, già in amministrazione straordinaria, alla liquidazione coatta amministrativa, unitamente agli atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto, ai sensi degli artt. 80 e 99 TUB, la liquidazione coatta amministrativa della società, nonché la proposta dell'autorità di vigilanza bancaria e gli ulteriori atti istruttori e preparatori. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli appunti, i verbali, le relazioni e i pareri formati nell'ambito del procedimento di crisi e di sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti, prospettando un pregiudizio connesso alla possibile vendita della partecipazione di controllo detenuta nella società e alla conseguente dismissione della stessa. Il TAR ha ritenuto che, per la peculiarità e le implicazioni della vicenda, le censure non fossero suscettibili di una sommaria delibazione nella fase cautelare e richiedessero un approfondimento nel merito.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che la complessità della vicenda, sia fattuale sia giuridica, imponesse un esame incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, rinviando quindi l'approfondimento all'udienza di merito. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato ritenuto non attuale: esso riguardava non le attività preparatorie alla vendita, ma il solo effetto traslativo della cessione. Secondo quanto rappresentato dall'autorità resistente, la vendita avrebbe richiesto tempi di negoziazione e perfezionamento e sarebbe stata sospensivamente subordinata all'autorizzazione della Banca centrale europea ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE n. 1024/2013. Il pericolo non sarebbe pertanto prevedibilmente maturato prima dell'udienza di merito, fissata in tempi ravvicinati, ferma la possibilità di proporre una nuova istanza cautelare qualora il periculum divenisse concreto. L'udienza di merito è stata fissata al 27 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; le spese sono state rimesse al definitivo.

Norme richiamate

  • artt. 80 e 99 d.lgs. 385/1993 (TUB)

    Costituiscono la base normativa del decreto ministeriale di sottoposizione della società già in amministrazione straordinaria alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 99, commi 1 e 2, d.lgs. 385/1993 (TUB)

    Disciplina la proposta dell'autorità di vigilanza finalizzata alla sottoposizione dell'intermediario alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il comma 10 consente, in luogo dell'accoglimento della misura cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale soluzione assicuri adeguata tutela.

  • art. 15 Regolamento (UE) n. 1024/2013

    Prevede l'autorizzazione della Banca centrale europea per l'operazione di vendita della partecipazione di controllo, circostanza valorizzata dal TAR per escludere l'attualità del periculum.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le censure investono una vicenda fattualmente e giuridicamente complessa e non sono suscettibili di una sommaria delibazione, il giudice può riservarne l'approfondimento alla fase di merito, anziché anticipare una valutazione piena sulla legittimità degli atti.
  • Il periculum in mora deve essere attuale e concreto; non è sufficiente un pregiudizio meramente eventuale collegato a un effetto traslativo futuro, soprattutto quando l'operazione richieda negoziazione, perfezionamento e autorizzazioni amministrative ulteriori.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando il pregiudizio non sia imminente e il giudizio possa essere definito in tempi compatibili con la protezione della posizione dedotta.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto di attualità del periculum non preclude la proposizione di una nuova istanza cautelare qualora, nel corso del procedimento, il rischio di pregiudizio divenga concreto e imminente.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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